RUBRICHE - Focus rifiuti e sanzioni amministrative
L’autorità competente con l’ordinanza di ingiunzione ed in particolare, nella definizione della somma da ingiungere, avendo tenuto conto delle direttive di cui ai criteri stabiliti dall’articolo 11 della legge 689/1981, dovrà opportunamente motivare la decisione assunta contro deducendo rispetto agli elementi nuovi che la difesa di quest’ultimo ha favorito rispetto a tutto quanto emerso nel corso dell’accertamento. Nell’articolare infatti la propria decisione, specificando quale sia il grado di gravità della violazione accertata, quale sia stato il contributo del trasgressore volenteroso di eliminare le cause di violazione, tenuto conto della sua personalità e delle sue condizioni economiche, non soltanto favorirà ai responsabili trasparenza del processo decisionale, affinché abbiano luogo le opportune valutazioni in ordine ad una successiva impugnazione dell’ordinanza di ingiunzione, ma altresì sugellerà il provvedimento di talché alcuna osservazione potrà essergli mossa in relazione ad una ipotetica assenza di motivazione, consentendo inoltre al Giudice di eseguire un controllo in ordine al corretto esercizio del potere “discrezionale” di quantificazione della sanzione e favorendo gli elementi istruttori utili qualora egli stesso voglia diversificare la somma ingiunta discostandosi dalle decisioni assunte dall’Autorità Amministrativa.
(29/02/2024) a cura di Italia Pepe