Tag «Sanzioni» Articoli

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Focus rifiuti e sanzioni amministrative

Le violazioni delle norme del Dlgs 152/2006, per le quali è stabilita la comminazione di sanzioni amministrative pecuniarie, possono essere definite nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stato commesso l’illecito, contrariamente lo stesso è da considerarsi “prescritto”: l’articolo 28 della legge 689/1981 chiarisce tuttavia che a prescriversi è il diritto dell’amministrazione competente alla riscossione delle somme dovute per le violazioni accertate e non l’illecito amministrativo! Ne discende pertanto che i responsabili, i quali non potranno essere puniti per mezzo di ingiunzioni di pagamento, poiché si è prescritto il diritto della P.a. alla riscossione, si vedranno comunque richiamare al rispetto delle norme di legge per mezzo di atti di diffida a proseguire l’esercizio dell’attività in violazione delle norme ambientali, fra cui sono incluse le prescrizioni contenute nei titoli autorizzatori. Siffatta precisazione è fondamentale al fine di chiarire che – seppur trascorso il termine di pretesa di pagamento della P.a. – non solo si verrà richiamati ad operare nel rispetto della legge, con il rischio che disattendere le indicazioni imposte possa avere conseguenze sull’esercizio dell’attività, ma in tutti i casi di future contestazioni, la precedente non punita, poiché prescritta, verrà tuttavia tenuta in debito conto dall’Amministrazione competente nel momento della quantificazione delle somme da ingiungere.

(01/09/2024) a cura di Italia Pepe

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Focus regioni

(30/06/2024) a cura di Francesco Petrucci e Redazione normativa Reteambiente

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Focus rifiuti e sanzioni amministrative

Scegliere di non dare seguito al verbale di accertamento di trasgressione, pagando o difendendosi, non contribuirà a “far sparire gli illeciti commessi”, ma fornirà all’Autorità competente elementi istruttori che si riveleranno molto utili in fase di definizione della somma che dovrà essere comminata per mezzo dell’ordinanza di ingiunzione. Se infatti il verbale di accertamento di trasgressione concilia liberando il trasgressore per mezzo del pagamento dell’oblazione, laddove questa non venga corrisposta spetterà all’Autorità competente definire la somma da ingiungere quantificandola tra i limiti minimi e massimi stabiliti dal Dlgs 152/2006. La mancata difesa da parte degli individuati responsabili non potrà che dimostrare completo disinteresse, non solo rispetto alle azioni illecite contestate, ma altresì alle conseguenze che da queste potrebbero derivare e pertanto all’Autorità non resterà che tenerne conto in fase di definizione dell’ordinanza rincarando la somma da ingiungere: anche laddove il trasgressore sia consapevole della propria quantomai oggettiva responsabilità in ordine all’illecito contestatogli, è necessario il proprio intervento nel procedimento che lo interessa esercitando quel diritto che, per alcune fattispecie di illecito, più che difensivo, avrà il mero scopo di calmierare la sanzione che certamente gli verrà comminata, attualizzandola alla concreta situazione personale, sociale ed economica.

(30/06/2024) a cura di Italia Pepe

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Focus rifiuti e sanzioni amministrative

Il procedimento autorizzatorio, nel verificare la compatibilità ambientale delle attività industriali svolte dalle Imprese operanti sul territorio, opera un bilanciamento tra le esigenze produttive ed i relativi interessi economici dei singoli soggetti coinvolti e l’ambiente stesso, con la conseguenza che le prescrizioni contenute nei titoli autorizzatori, da un lato impongono modalità di volgimento delle attività e dall’altro ottimizzano le risorse ambientali stesse. I titoli autorizzatori non devono costituire un vincolo del quale temere scadenze e sanzioni annesse, ma lo strumento attraverso il quale, mediante l’ottemperamento delle prescrizioni si possano migliorare gli assetti tecnici afferenti alle varie matrici ambientali, così svolgendo un’attività pienamente rispettosa delle norme ed ugualmente remunerativa, ove i capitali potranno reimpiegarsi per lo sviluppo della stessa e non per il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie ingiunte per il mancato rispetto delle prescrizioni imposte con l’autorizzazione. L’accertamento circa il mancato ottemperamento di una prescrizione può avere luogo, da parte dell’Organo accertatore, d’ufficio, qualora l’assolvimento degli oneri prescritti consista in un mero adempimento documentale, ovvero, in conseguenza di un sopralluogo nella circostanza in cui, in particolare, all’Impresa sia stata impartita, ad esempio, la realizzazione di un impianto di trattamento, o in generale una modifica/adeguamento tecnico – strutturale dell’insediamento produttivo al fine di risultare conforme a specifiche disposizioni di legge.

(01/06/2024) a cura di Italia Pepe

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Focus rifiuti e sanzioni amministrative

Le sanzioni comminate – ai sensi del Dlgs 152/2006 – per violazioni amministrative in materia ambientale, possono risultare ingiuste, agli occhi dei riceventi, laddove questi ritengano l’addebito infondato, non si identifichino fra i responsabili, ovvero valutino la somma comminata eccessiva rispetto al fatto illecito contestatogli.
Colui che viene identificato come trasgressore in via principale (così come pure lo stesso obbligato in solido), convinto della propria lecita condotta, può pertanto adoperarsi ed avanzare istanza di revoca in autotutela dell’ordinanza di ingiunzione notificatagli, laddove riesca tuttavia a dimostrare di non aver commesso il fatto di violazione, come accertato, così da far annullare ogni addebito a proprio carico. Nel caso di specie si verserebbe – laddove dimostrata – in un’evidente ipotesi di errore amministrativo che potrebbe avere indotto l’Autorità competente a comminare una sanzione pecuniaria a fronte di una violazione inesistente, ovvero – pur a fronte di un accertato illecito – ad addebitarne le funeste conseguenze al soggetto non responsabile. Non meno frequente è l’ipotesi di una sanzione ritenuta “esagerata” rispetto all’illecito commesso per via della forte discrezionalità che contraddistingue il procedimento amministrativo sanzionatorio e dunque l’azione di quantificazione della somma da parte dell’Autorità competente.
Se la Pubblica Amministrazione commette un errore dovrà essere risarcito il soggetto portatore del leso interesse legittimo all’efficienza dell’azione amministrativa pubblica.

(30/04/2024) a cura di Italia Pepe

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Focus rifiuti e sanzioni amministrative

Le azioni di difesa che il responsabile potrà (e dovrà) compiere in conseguenza della contestazione di una violazione assumono fondamentale rilevanza non soltanto in relazione alla possibilità che il procedimento a suo carico venga archiviato, ma altresì in relazione alla quantificazione della somma che gli verrà ingiunta. Di contro la mancata difesa avvalorerà la comminazione di una sanzione di certo più elevata, non solo in considerazione del fatto che non risultano favoriti all’autorità competente elementi nuovi su cui fondare la quantificazione dell’importo da ingiungere, ma i responsabili attesteranno, vista “l’assenza”, completo disinteresse in relazione all’illecito ascrittogli ed alle possibili conseguenze da questo generatesi. I presunti responsabili potranno dunque cogliere la fase del sopralluogo come una perfetta occasione per intraprendere l’azione di difesa; l’organo accertatore infatti redigerà apposito verbale nel quale verrà dato spazio alle dichiarazioni (anche spontanee) da parte dei presenti al controllo e tali contenuti, qui solo preannunciati, potranno poi essere ripresi e meglio articolati nei successivi scritti difensivi e con l’audizione sino ad essere, ove necessario, ulteriormente avvalorati nell’eventuale ricorso in opposizione ad ordinanza di ingiunzione. Il metodo di maggiore efficacia perché gli scritti difensivi (e l’audizione) vengano tenuti in debito conto dall’Autorità procedente, che dovrà definire l’importo della sanzione, piuttosto che valutare la sussistenza dei presupposti di un’archiviazione, sta nell’elaborarli rispettando i medesimi criteri che quest’ultima seguirà nella quantificazione della somma da ingiungere.

(30/03/2024) a cura di Italia Pepe

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Focus rifiuti e sanzioni amministrative

L’autorità competente con l’ordinanza di ingiunzione ed in particolare, nella definizione della somma da ingiungere, avendo tenuto conto delle direttive di cui ai criteri stabiliti dall’articolo 11 della legge 689/1981, dovrà opportunamente motivare la decisione assunta contro deducendo rispetto agli elementi nuovi che la difesa di quest’ultimo ha favorito rispetto a tutto quanto emerso nel corso dell’accertamento. Nell’articolare infatti la propria decisione, specificando quale sia il grado di gravità della violazione accertata, quale sia stato il contributo del trasgressore volenteroso di eliminare le cause di violazione, tenuto conto della sua personalità e delle sue condizioni economiche, non soltanto favorirà ai responsabili trasparenza del processo decisionale, affinché abbiano luogo le opportune valutazioni in ordine ad una successiva impugnazione dell’ordinanza di ingiunzione, ma altresì sugellerà il provvedimento di talché alcuna osservazione potrà essergli mossa in relazione ad una ipotetica assenza di motivazione, consentendo inoltre al Giudice di eseguire un controllo in ordine al corretto esercizio del potere “discrezionale” di quantificazione della sanzione e favorendo gli elementi istruttori utili qualora egli stesso voglia diversificare la somma ingiunta discostandosi dalle decisioni assunte dall’Autorità Amministrativa.

(29/02/2024) a cura di Italia Pepe

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Focus rifiuti e sanzioni amministrative

I soggetti ai quali spettano i poteri di accertamento possono essere classificati in due grandi categorie: gli organi ai quali la legge penale riconosce la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e gli altri organi che risultano addetti al controllo delle norme a presidio di determinati comparti e dalla cui violazione potrebbe scaturire l’applicazione di sanzioni amministrative: i poteri di accertamento spettano a tutti coloro che abbiano le funzioni di curare l’osservanza delle norme dalla cui trasgressione consegue l’irrogazione di una sanzione amministrativa. Gli accertatori hanno il potere di: assumere informazioni, procedere a ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, procedere ai rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici, procedere ad ogni altra operazione tecnica, sequestrare le cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa. L’esistenza di questi poteri è subordinata alla circostanza che la violazione da accertarsi rientri nella specifica competenza dell’organo accertatore. L’attività di accertamento degli illeciti amministrativi ha natura amministrativa e non, di per sé, di polizia giudiziaria: l’organo procedente ha pertanto facoltà di chiedere informazioni verbali o scritte, di interrogare l’interessato e le persone informate, di prendere visione dei registri e dei documenti, di recarsi sui luoghi dai quale trarre elementi per l’indagine e corrispondentemente il cittadino è tenuto a non impedire l’esercizio di questi poteri e l’adempimento dei compiti d’ufficio.

(30/01/2024) a cura di Italia Pepe

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Focus rifiuti e sanzioni amministrative

Purché la violazione non concerna le norme in materia di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche, al trasgressore e all’obbligato in solido viene concessa la duplice possibilità di “conciliare”, provvedendo al pagamento di un importo liberatorio, entro il termine di 60 giorni, ovvero avviando un’azione difensiva per mezzo dell’inoltro all’Autorità competente di scritti o chiedendo di essere sentito: a questa facoltà concessa agli interessati, corrisponde l’obbligo a carico dell’autorità amministrativa di assumere le dichiarazioni personali, rese dai privati, qualora costoro ne facciano espressa richiesta. Non vi è alcun diritto per il cittadino a pretendere una vera e propria istruttoria o una sorta di processo tanto che, sta alla discrezionalità dell’autorità amministrativa ritenere appunto di verbalizzare le dichiarazioni rese ma, si ribadisce, esclusivamente in una valutazione di opportunità che essa stessa faccia della situazione. L’Autorità competente nella quantificazione della sanzione ingiunta con l’ordinanza di ingiunzione deve inoltre seguire i criteri di cui all’articolo 11 della legge 689/1981 che delimitano di fatto i poteri discrezionali attribuiti in proposito agli organi della pubblica amministrazione: gravità della violazione, opera prestata dall’agente per l’eliminazione e/o attenuazione delle cause di violazione, personalità del trasgressore e sue condizioni economiche.

(02/01/2024) a cura di Italia Pepe

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Focus rifiuti e sanzioni amministrative

Il trasgressore è colui che ha commesso il fatto di violazione al quale risulta pertanto riferibile l’azione illecita cui è collegato il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria. In siffatte ipotesi illecite ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da sua colpa. La coscienza e la volontà esprimono la capacità dell’uomo di valutare e dominare le proprie azioni: queste possono venire escluse da situazioni occasionali, nelle quali non è possibile asserire che il soggetto abbia agito, ma deve piuttosto ritenersi che questo sia stato uno strumento inconsapevole di forze esterne (forza maggiore, caso fortuito, costringimento fisico incoscienza volontaria). La buona fede può rilevare come causa di esclusione della responsabilità quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l’autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva. Resta inteso che l’onere della prova degli elementi positivi che riscontrano l’esistenza della buona fede rimane a carico dell’opponente.

(03/10/2023) a cura di Italia Pepe