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Focus rifiuti e sanzioni amministrative

a cura di Italia Pepe
Argomenti trattati: Sanzioni

Le sanzioni comminate – ai sensi del Dlgs 152/2006 – per violazioni amministrative in materia ambientale, possono risultare ingiuste, agli occhi dei riceventi, laddove questi ritengano l’addebito infondato, non si identifichino fra i responsabili, ovvero valutino la somma comminata eccessiva rispetto al fatto illecito contestatogli.
Colui che viene identificato come trasgressore in via principale (così come pure lo stesso obbligato in solido), convinto della propria lecita condotta, può pertanto adoperarsi ed avanzare istanza di revoca in autotutela dell’ordinanza di ingiunzione notificatagli, laddove riesca tuttavia a dimostrare di non aver commesso il fatto di violazione, come accertato, così da far annullare ogni addebito a proprio carico. Nel caso di specie si verserebbe – laddove dimostrata – in un’evidente ipotesi di errore amministrativo che potrebbe avere indotto l’Autorità competente a comminare una sanzione pecuniaria a fronte di una violazione inesistente, ovvero – pur a fronte di un accertato illecito – ad addebitarne le funeste conseguenze al soggetto non responsabile. Non meno frequente è l’ipotesi di una sanzione ritenuta “esagerata” rispetto all’illecito commesso per via della forte discrezionalità che contraddistingue il procedimento amministrativo sanzionatorio e dunque l’azione di quantificazione della somma da parte dell’Autorità competente.
Se la Pubblica Amministrazione commette un errore dovrà essere risarcito il soggetto portatore del leso interesse legittimo all’efficienza dell’azione amministrativa pubblica.

La sanzione ingiusta