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Focus rifiuti e sanzioni amministrative

a cura di Italia Pepe
Argomenti trattati: Sanzioni

Purché la violazione non concerna le norme in materia di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche, al trasgressore e all’obbligato in solido viene concessa la duplice possibilità di “conciliare”, provvedendo al pagamento di un importo liberatorio, entro il termine di 60 giorni, ovvero avviando un’azione difensiva per mezzo dell’inoltro all’Autorità competente di scritti o chiedendo di essere sentito: a questa facoltà concessa agli interessati, corrisponde l’obbligo a carico dell’autorità amministrativa di assumere le dichiarazioni personali, rese dai privati, qualora costoro ne facciano espressa richiesta. Non vi è alcun diritto per il cittadino a pretendere una vera e propria istruttoria o una sorta di processo tanto che, sta alla discrezionalità dell’autorità amministrativa ritenere appunto di verbalizzare le dichiarazioni rese ma, si ribadisce, esclusivamente in una valutazione di opportunità che essa stessa faccia della situazione. L’Autorità competente nella quantificazione della sanzione ingiunta con l’ordinanza di ingiunzione deve inoltre seguire i criteri di cui all’articolo 11 della legge 689/1981 che delimitano di fatto i poteri discrezionali attribuiti in proposito agli organi della pubblica amministrazione: gravità della violazione, opera prestata dall’agente per l’eliminazione e/o attenuazione delle cause di violazione, personalità del trasgressore e sue condizioni economiche.

Qual è il limite alla discrezionalità della P.a. nella quantificazione della sanzione amministrativa?