Focus rifiuti e sanzioni amministrative
Il trasgressore è colui che ha commesso il fatto di violazione al quale risulta pertanto riferibile l’azione illecita cui è collegato il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria. In siffatte ipotesi illecite ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da sua colpa. La coscienza e la volontà esprimono la capacità dell’uomo di valutare e dominare le proprie azioni: queste possono venire escluse da situazioni occasionali, nelle quali non è possibile asserire che il soggetto abbia agito, ma deve piuttosto ritenersi che questo sia stato uno strumento inconsapevole di forze esterne (forza maggiore, caso fortuito, costringimento fisico incoscienza volontaria). La buona fede può rilevare come causa di esclusione della responsabilità quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l’autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva. Resta inteso che l’onere della prova degli elementi positivi che riscontrano l’esistenza della buona fede rimane a carico dell’opponente.
Il trasgressore in buona fede
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