Tag «Responsabilità estesa» Articoli

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Raee e regime “Epr”, Ue boccia responsabilità retroattiva

Un’analisi delle modifiche apportate dalla direttiva 2024/884/Ue alla disciplina europea sui Raee (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), con particolare riguardo alle novità relative all’ambito di applicazione della responsabilità estesa del produttore (cd. Epr) per i costi di gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici.

(30/04/2024) di Irene Manca

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Il riparto di responsabilità penale tra Sindaco e dirigenti nella gestione delle questioni ambientali

Il tema della individuazione dei soggetti responsabili delle questioni ambientali all’interno degli enti pubblici va affrontato sulla base della distinzione tra responsabilità politica ed amministrativa introdotta dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e poi confermata dall’articolo 107 del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel), tenendo però presente che il Sindaco, pur essendo organo di governo, resta comunque il responsabile dell’amministrazione del Comune (articolo 50, comma 1, Tuel) con la conseguenza che è comunque garante della complessiva correttezza dell’azione amministrativa riferibile all’ente che dirige, sicché, ove abbia notizia che nello svolgimento di questa siano compiute attività illecite, incombe su di lui il dovere di inibirle ed impedire la commissione di reati, dei quali, nell’ipotesi di omesso esercizio dei poteri di accertamento e sanzione spettantigli, è chiamato a rispondere.

(01/05/2023) di Pasquale Fimiani

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Gestore di fatto e responsabilità: occorre provare il suo contributo materiale e/o morale alla realizzazione dell’illecito

La gestione degli enti collettivi, sotto il profilo dei soggetti penalmente responsabili per gli illeciti ambientali, deve essere rigorosa e prevedere in modo preciso ed articolato le mansioni di ciascuno dei soggetti che operano in favore dell’ente, siano essi legittimati da incarichi all’interno del Consiglio di Amministrazione, sia che operino sulla base di un diverso rapporto con la società stessa. La violazione di queste regole di gestione, può comportare l’imputazione di soggetti che, pur non rivestendo formalmente la qualifica di amministratori, compiono atti assimilabili a quelli di gestione dell’ente, con ciò assumendone le responsabilità, fermo restando che ai fini della dichiarazione di responsabilità dell’amministratore di fatto di una società, non è sufficiente che sia accertata tale sua funzione all’interno dell’organigramma aziendale dovendosi altresì provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito e la loro riconducibilità oggettiva e soggettiva al soggetto.

(31/03/2021) di Gabriele Taddia

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Crisi d’impresa e responsabilità per i reati ambientali

La prevedibile crisi economica conseguente al blocco delle attività produttive causato dalla diffusione del Covid-19 comporta un duplice livello di interferenza con la gestione delle problematiche ambientali e con le relative responsabilità sia diretto, per quanto riguarda le minori risorse economiche che ad essa potranno essere dedicate, sia indiretto, in ragione dei possibili sbocchi della crisi aziendale, quali la crisi di liquidità, la messa in liquidazione della società con cessazione dell’attività, il trasferimento dell’azienda, la sostituzione del management ed il fallimento.

(24/07/2020) di Pasquale Fimiani

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La disciplina del whistleblowing e le responsabilità ambientali

La recente introduzione di una disciplina generalizza a tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, incentrata sulla modifica dell’articolo 54-bis del Dlgs 165/2001, che già recava prime disposizioni in tal senso per i dipendenti pubblici, sull’introduzione di specifiche previsioni a tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato, realizzate attraverso l’ampliamento del contenuto obbligatorio del modello “231” e sulla integrazione della disciplina dell’obbligo di segreto d’ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale, apre lo spazio per prime riflessioni sulle ricadute nella responsabilità per reati ambientali.

(21/12/2017) di Pasquale Fimiani

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Responsabile tecnico, Direttore tecnico e Referente Ippc, chi sono e il coinvolgimento con la responsabilità del Legale rappresentante dell’impresa

All’interno delle realtà aziendali che gestiscono rifiuti si ha, spesso, una pluralità di figure e di ruoli con competenze diverse e altrettanto diverse responsabilità. Dinanzi ad alcuni reati commessi dal soggetto titolare dell’autorizzazione (es. violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione) che, quindi, riveste una particolare qualità, in generale, si è in presenza dei reati cd. “propri”.
In generale, anche l’inadempimento da parte di un collaboratore risulta imputabile al titolare. Tuttavia, non sempre è così chiaro a chi debbano essere ascritti questi reati. A tal fine, fatte salve le regole sul concorso di persone nel reato, occorre partire dalla ricognizione dei tratti essenziali dello strumento tipico di attribuzione a terzi delle funzioni di gestione e controllo ambientale proprie del titolare dell’autorizzazione, rappresentato dalla delega di funzioni. Si prosegue poi con l’indicazione della responsabilità delle diverse figure che verosimilmente sono presenti nella vita dell’impianto: il Responsabile tecnico, il Direttore tecnico e il Referente Ippc.

(21/12/2017) di Paola Ficco

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Vendita e responsabilità nella gestione dei rifiuti e nella bonifica

Il contratto di compravendita ha diverse interferenze con il regime della responsabilità in materia di rifiuti, a seconda che oggetto della vendita siano i residui della produzione o i siti industriali interessati dalle cd. “passività ambientali”, consistenti nelle conseguenze dell’inosservanza della normativa in tema di inquinamento, non eliminate al momento della vendita, sì da determinare la permanenza dei relativi obblighi e riflessi di tipo patrimoniale e sanzionatorio e riconducibili a due situazioni problematiche da analizzare ai fini del riparto di responsabilità tra venditore ed acquirente: l’ipotesi di contaminazione del sito e successiva vendita a terzi e la presenza nel sito di rifiuti accumulatisi durante la gestione anteriore al trasferimento, senza che tale accumulo abbia comportato il superamento dei limiti legali di contaminazione che fanno scattare gli obblighi di bonifica.

(28/02/2017) di Pasquale Fimiani