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Focus rifiuti e sanzioni amministrative

a cura di Italia Pepe
Argomenti trattati: Sanzioni

L’attività di accertamento dell’illecito non richiede la partecipazione del presunto autore della violazione, né la sua assenza vulnera il diritto di difesa di costui, essendo esso garantito sia dalla notificazione della contestazione e dalla conseguente facoltà di presentare deduzioni nel corso del procedimento sanzionatorio, sia dal diritto di proporre impugnazione dinanzi al giudice avverso l’eventuale provvedimento di irrogazione della sanzione. L’organo procedente ha la facoltà di chiedere informazioni verbali o scritte, interrogare l’interessato – ove presente – e le persone informate, prendere visione dei registri dei documenti, recarsi sui luoghi dai quali trarre elementi per l’indagine; il cittadino corrispondentemente è tenuto a non impedire l’esercizio di questi poteri e l’adempimento dei compiti di ufficio. Alla conclusione delle operazioni di accertamento, laddove si è constatata la violazione a cui è collegata una sanzione amministrativa, occorrerà procedere alla contestazione consistente nella diretta comunicazione dell’addebito al trasgressore.
L’obbligo della contestazione della violazione – a tutela del diritto di difesa del trasgressore – deve ritenersi osservato pur in presenza, nel relativo verbale, di errori od omissioni circa l’individuazione della norma di legge applicabile, poi emendati con il provvedimento irrogativo della sanzione pecuniaria emesso per i fatti inclusi in quelli contestati, ove non risulti che gli errori medesimi abbiano in concreto implicato un pregiudizio del suddetto diritto dell’intimato in relazione alla facoltà accordatagli di essere ascoltato e di produrre documenti prima dell’ordinanza ingiunzione.

L’attività di accertamento dell’illecito amministrativo e la partecipazione del presunto autore della violazione