Tag «Sanzioni» Articoli

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RUBRICHE - Focus rifiuti e sanzioni amministrative

Il trasgressore e l’obbligato solidale, i quali avessero ritenuto di non pagare l’importo liberatorio, stabilito con il verbale di accertamento di trasgressione, ovvero per i casi di legge in cui non sia contemplata la possibilità di “liberarsi” pagando l’oblazione a verbale, si vedranno notificare un’ordinanza di ingiunzione che è il primo atto che – pur giungendo a conclusione del procedimento – incide unilateralmente sulla posizione giuridica soggettiva della persona tinta dalla sanzione ed è l’unico dunque, avverso il quale, possa essere esercitata la tutela giurisdizionale, avanzando ricorso.
Il ricorso che si propone, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, non fa di per se venir meno l’obbligo di provvedere al pagamento della sanzione inflitta, fatto salvo che il giudice, con proprio provvedimento e su istanza dell’interessato, espressamente non lo disponga. Il giudice, in sede di opposizione avverso l’ordinanza di ingiunzione dovrà apprezzare tutte le risultanze processuali, nonchè la commisurazione della sanzione all’effettiva entità della violazione. Entro i limiti del minimo e del massimo della sanzione il giudice potrà anche decidere di aumentare la sanzione inflitta d’ufficio, pur in assenza di una richiesta in tal senso ad opera della pubblica amministrazione.

(28/02/2022) a cura di Italia Pepe

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RUBRICHE - Focus rifiuti e sanzioni amministrative

In fase di accertamento, gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro – oltre all’assunzione di informazioni, alle ispezioni, ai rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici, nonché ogni altra operazione tecnica ritenuta – possono procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa ovvero nella espropriazione delle cose che sono strettamente collegate con il fatto illecito.
Le sanzioni accessorie amministrative, assunte con la medesima ordinanza con cui si ingiunge il pagamento di una sanzione pecuniaria, consistono anzitutto nella privazione o sospensione di facoltà e di diritti che derivano direttamente da provvedimenti dell’amministrazione, quindi da atti emanati dalla pubblica amministrazione (ad es. la sospensione di un’autorizzazione per l’esercizio di una attività di gestione e trattamento rifiuti).

(30/01/2022) a cura di Italia Pepe

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RUBRICHE - Focus rifiuti e sanzioni amministrative

Al di fuori delle ipotesi in cui il trasgressore sia in grado di dimostrare che il fatto illecito non sussista, ovvero non possa essere allo stesso ascrivibile, pretendendone, in conseguenza, l’annullamento, ne consegue che, in tutte le altre ipotesi, l’esercizio del diritto di difesa equivalga ad ammettere la propria responsabilità. Ne consegue dunque come l’ammissione di responsabilità in sé non rilevi come elemento utile e sufficiente per aumentare l’importo da ingiungersi, purchè venga accompagnata dal dettaglio delle specifiche azioni intraprese atte a superare lo stato di violazione accertato. Sarà piuttosto il mancato esercizio del diritto di difesa, la mancata ammissione di responsabilità, a punire in modo maggiormente afflittivo quel trasgressore che, seppur colpevole, non solo non abbia mostrato interesse alcuno a fornire informazioni di dettaglio all’autorità competente, non inviando scritti difensivi né chiedendo di essere sentito, ma non abbia compreso, pentitosi, l’importanza di fornire dimostrazione di tutti i provvedimenti posti in essere per evitare di commettere in futuro nuove violazioni.

(26/01/2022) a cura di Italia Pepe

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RUBRICHE - Focus rifiuti e sanzioni amministrative

Quando si riceve un verbale di accertamento occorre innanzitutto verificare di esserne i corretti destinatari, appurando altresì che gli estremi della violazione risultino notificati nei termini di legge. Il trasgressore potrà poi decidere se “liberarsi” pagando l’oblazione indicata a verbale ove consentito, ovvero procedere alla difesa in sede amministrativa o giudiziaria qualora dovesse ritenere che sussistano i presupposti per un’archiviazione del procedimento sanzionatorio attivato a proprio carico, ovvero elementi tali da consentire al giudice una riduzione dell’importo ingiunto con l’ordinanza.
Al fine di perseguire i risultati auspicati il trasgressore dovrà articolare la propria difesa argomentando rispetto alla gravità della violazione, all’opera prestata al fine della riduzione e/o eliminazione delle cause di violazione, alla sua personalità ed alle condizioni economiche.

(30/11/2021) a cura di Italia Pepe

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INTERVENTI - Parte Sesta-bis “Codice ambientale”: la prescrizione è un atto di polizia giudiziaria non impugnabile

Il meccanismo di estinzione del reato attraverso l’adempimento di una prescrizione asseverata impartita al contravventore da parte dell’organo di polizia giudiziaria competente, è uno strumento opportunamente introdotto nel Dlgs 152/2006 ad opera della legge 68/2015 per colmare un vuoto normativo che aveva creato una incomprensibile asimmetria rispetto alla analoga disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza sul lavoro. La III Sezione penale della Corte di Cassazione è intervenuta con sentenza n. 24483 del 23 giugno 2021 per chiarire definitivamente la natura di atto di polizia giudiziaria (e non atto amministrativo) non autonomamente impugnabile della prescrizione ex articolo 318 ter del Dlgs 152/2006.

(08/10/2021) di Gabriele Taddia

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RUBRICHE - Focus rifiuti e sanzioni amministrative

Al titolare dell’autorizzazione allo scarico – e dunque responsabile dell’esatto ottemperamento delle prescrizioni contenute nel titolo autorizzatorio – vanno imputate le conseguenze del mancato ottemperamento delle prescrizioni, anche qualora la condotta omissiva sia riconducibile all’attività di terzi (funzionari e/o dirigenti direttamente coinvolti, ma che non possiedono, ai fini del titolo autorizzatorio, alcuna titolarità ed imputabilità giuridica). La giurisprudenza pone una presunzione iuris tantum di colpa in chi ponga in essere o manchi di impedire un fatto vietato e rivesta una qualità che la legge espressamente contempli come sostitutiva dell’obbligo di tenere un comportamento diverso; ne consegue che non può che essere legittima l’irrogazione della sanzione in assenza di deduzioni da parte dell’opponente, atte a superare detta presunzione mediante la dimostrazione della propria estraneità al fatto o dell’impossibilità di evitarlo tramite un diligente espletamento dei compiti connessi alla carica ricoperta.

(01/09/2021) a cura di Italia Pepe

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INTERVENTI - Violazione delle regole per l’utilizzo agronomico dei reflui e disciplina penale

Il fenomeno dell’utilizzazione agronomica costituisce una deroga all’applicazione della disciplina sui rifiuti e sugli scarichi che, in quanto tale, è di stretta interpretazione con la conseguenza che le condizioni per la sua operatività vanno provate dall’interessato che le invoca. La tutela penale, quindi, opera su un duplice livello: la verifica della sussistenza delle condizioni di accesso alla speciale disciplina e delle fattispecie in cui, in mancanza di tali condizioni, si applicano le fattispecie sanzionatorie in materia di rifiuti e scarichi, e l’ambito di operatività del reato di cui all’articolo 137, comma 9, Dlgs 152/2006, specifico per la violazione delle regole relative all’utilizzazione agronomica.

(01/09/2021) di Pasquale Fimiani

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RUBRICHE - Focus rifiuti e sanzioni amministrative

Affidare un incarico esterno di manutenzione non libera dall’essere identificati responsabili di un illecito in caso di un malfunzionamento dell’impianto.
Spetta a colui che ha trasgredito la norma dimostrare di aver agito senza colpa o dolo: per la sussistenza dell’elemento soggettivo nell’illecito amministrativo è quindi sufficiente la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva dell’illecito.
Il principio posto dall’articolo 3 della legge 24 novembre 1981 n. 689, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l’onere di provare di aver agito senza colpa.

(30/06/2021) a cura di Italia Pepe

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PRASSI E DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE - Chiarimenti applicativi sul Dlgs 116/2021

Con la nota del 14 maggio prot. 00051657, il Mite ha diramato numerosi chiarimenti su una serie di criticità applicative del Dlgs 116/2020 (in vigore dal 26 settembre 2020) e che, in attuazione delle direttive 851/2018/Ce e 852/2018/Ce, ha significativamente modificato la parte quarta del Dlgs 152/2006 – cd. “Codice ambientale” –.
I punti che necessitavano di chiarimenti erano stati da tempo evidenziati dalle associazioni datoriali e dalle Regioni.
Merita di essere sottolineato il punto relativo alle sanzioni amministrative e alla tracciabilità, dove il Mite non chiarisce cosa siano i “dati rilevanti” e quali siano le “violazioni formali” che consentono l’applicazione ridotta delle sanzioni e rimette alla valutazione “di caso in caso”.
Tuttavia, anche le fattispecie soggette a sanzione amministrativa si caratterizzano per tipicità e determinatezza.
Pertanto, poiché estremamente vaga, la conclusione del Mite è molto discutibile e pericolosa anche perché il Ministero non annuncia alcuna possibilità di modifica normativa (Paola Ficco).

(30/06/2021)

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COMMENTI - Le sanzioni interdittive ex Dlgs 231/2001 hanno natura di sanzione principale e non accessoria

L’articolo 9, del Dlgs 231/2001 distingue le quattro categorie di sanzioni – pecuniarie, interdittive, confisca e pubblicazione della sentenza – previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, specificando al comma 2 quelle che sono interdittive. Per pacifica giurisprudenza e anche in base alla relazione di accompagnamento allo stesso Dlgs 231/2001, tali sanzioni sono da intendersi tutte come “principali” e non accessorie, costituiscono pertanto una “pena” autonoma che non può quindi applicarsi automaticamente con la condanna ma, in caso di applicazione pena su richiesta delle parti ex articolo 44 cpp (patteggiamento) deve essere oggetto di esplicito accordo fra pubblico ministero e difesa, ed il giudice ha la sola alternativa fra la ratifica dell’accordo ed il riegetto delle stesso non potendolo modificare in senteza di sua iniziativa.

(30/06/2021) di Gabriele Taddia