RUBRICHE - Focus rifiuti e sanzioni amministrative
Il trasgressore e l’obbligato solidale, i quali avessero ritenuto di non pagare l’importo liberatorio, stabilito con il verbale di accertamento di trasgressione, ovvero per i casi di legge in cui non sia contemplata la possibilità di “liberarsi” pagando l’oblazione a verbale, si vedranno notificare un’ordinanza di ingiunzione che è il primo atto che – pur giungendo a conclusione del procedimento – incide unilateralmente sulla posizione giuridica soggettiva della persona tinta dalla sanzione ed è l’unico dunque, avverso il quale, possa essere esercitata la tutela giurisdizionale, avanzando ricorso.
Il ricorso che si propone, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, non fa di per se venir meno l’obbligo di provvedere al pagamento della sanzione inflitta, fatto salvo che il giudice, con proprio provvedimento e su istanza dell’interessato, espressamente non lo disponga. Il giudice, in sede di opposizione avverso l’ordinanza di ingiunzione dovrà apprezzare tutte le risultanze processuali, nonchè la commisurazione della sanzione all’effettiva entità della violazione. Entro i limiti del minimo e del massimo della sanzione il giudice potrà anche decidere di aumentare la sanzione inflitta d’ufficio, pur in assenza di una richiesta in tal senso ad opera della pubblica amministrazione.
(28/02/2022) a cura di Italia Pepe