Il Consiglio di Stato, sia pure implicitamente, conferma la non configurabilità della c.d. “doppia intermediazione”
Il Consiglio di Stato, con sentenza 11 dicembre 2023, n. 10675, ha qualificato come intermediario il soggetto affidatario del “servizio di nolo cassoni, prelievo, trasporto, smaltimento/recupero presso terzi di sabbie derivanti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane” e ritenuto non rilevante la questione se la stessa qualifica spetti anche al soggetto coinvolto dall’affidatario nell’esecuzione di una parte dei lavori, perché, avendolo qualificato come subappaltatore, ha considerato sufficiente, per giustificare la revoca dell’aggiudicazione da parte della stazione appaltante, il rilievo della omessa comunicazione a quest’ultima dell’avvenuta conclusione di tale contratto. La decisione, pur non affrontando espressamente il tema della c.d. “doppia intermediazione”, costituisce però una implicita conferma della non configurabilità di tale figura a prescindere dalla volontà del produttore dei rifiuti.
(30/04/2024) di Pasquale Fimiani