GIURISPRUDENZA - Il reato di discarica abusiva è permanente. L’attività o la passività della condotta sono ininfluenti
(30/01/2023)
(30/01/2023)
Nell’ambito del procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative tramite ordinanze – ingiunzioni, la determinazione della misura delle sanzioni è solo una fase tecnica diretta alla liquidazione del credito e non una fase discrezionale dell’attività dell’amministrazione, sicché la motivazione dell’ordinanza sul punto può dirsi sufficiente quanto contenga l’esposizione dei criteri seguiti per pervenire alla liquidazione della somma pretesa. Sarà tuttavia consentito al trasgressore, prima che si giunga all’ordinanza di ingiunzione, di “liberarsi” dalla violazione commessa pagando l’oblazione – ovvero un importo in misura ridotta – che ha il potere di conciliare e di prevenire ulteriori conseguenze a carico dei responsabili.
(01/01/2023) a cura di Italia Pepe
Le regole di gestione degli impianti di depurazione e trattamento di acque reflue pongono due temi di carattere generale, l’uno riguardante il rapporto tra la disciplina degli scarichi e quella sui rifiuti, ed il secondo relativo alla natura dello scarico del depuratore, tenendo al riguardo presente il principio di immedesimazione per il quale lo scarico da depuratore non ha propria differente caratteristica rispetto a quella dei reflui convogliati, con la conseguenza che gli impianti di depurazione di scarichi da pubblica fognatura, ove non siano prevalentemente formati da scarichi dì acque reflue industriali, devono essere ritenuti a natura mista, ed i relativi reflui vanno qualificati come scarichi di acque urbane.
(01/01/2023) di Pasquale Fimiani
Il trasgressore in via principale è colui il quale ha commesso il fatto di violazione con capacità di intendere e di volere ed un’evidente dose di autonomia e di capacità decisionale, potendosi ravvisare nel suo comportamento (quantomeno!) la colpa.
L’identificazione e l’indicazione dell’autore materiale della violazione non costituisce requisito di legittimità della procedura di accertamento, non sarà dunque indispensabile che l’organo accertatore riporti il relativo nominativo sul verbale di accertamento di trasgressione ed in conseguenza, la competente autorità, nell’ordinanza di ingiunzione.
La contestazione infatti è altresì elevata anche nei confronti dell’obbligato solidale, ovvero del proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione che dovrà, solidalmente con l’autore della violazione, essere tenuto al pagamento della somma da questo dovuta, fatto salvo che non provi che la cosa fu utilizzata contro la sua volontà, ovvero contro le indicazioni, le regole e/o gli indirizzi operativi, correttamente e per tempo resi agli addetti affinchè, nell’esercizio della rispettiva attività, non commettessero violazioni di legge. Non essere certi di poter fornire prova contraria rispetto ai fatti accertati e non “concedersi” di provvedere al pagamento liberatorio, avventurandosi nei meandri di una improbabile difesa, potrebbe comportare la comminazione di una sanzione certamente molto più elevata rispetto al “consentito pagamento liberatorio”. La valutazione in ordine all’opportunità di impugnare l’ordinanza di ingiunzione deve dunque essere ponderata in virtù di tutte le possibili conseguenze – anche peggiorative – della posizione del trasgressore e dell’obbligato solidale.
(30/09/2022) a cura di Italia Pepe
Nelle violazioni amministrative ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa, ai sensi dell’articolo 3 della legge 689 del 1981; inoltre nel caso di un’azione commessa per errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da sua colpa. Nella materia degli illeciti amministrativi, così come nel diritto penale, perché sorga la responsabilità a carico dell’autore dell’infrazione è necessario che l’azione o l’omissione sia a lui riferibile psichicamente, ed è necessario altresì che nel comportamento possa ravvisarsi almeno la colpa, tenuto conto della rilevanza che, in contrario, hanno tutte quelle situazioni positivamente accertabili che abbiano indotto in errore scusabile o in buona fede l’agente.
L’errore incolpevole esclude, nel caso concreto, la sussistenza dell’atteggiamento psichico richiesto come requisito indispensabile dell’illecito ed errore ed ignoranza, a questi fini, sono considerati equivalenti: ciò che ha importanza è che essi ricadono sul fatto e non sulla portata, o sull’interpretazione della norma giuridica. La buona fede, come nozione elaborata dalla giurisprudenza penale, può trovare anch’essa rilevanza nelle violazioni amministrativamente sanzionate, come errore conseguente ad un fatto positivo esterno che ne determina inevitabilmente la non colposità e scusabilità.
(01/09/2022) a cura di Italia Pepe
Il principio del ne bis in idem impedisce al giudice di procedere contro la stessa persona, per il medesimo fatto su cui si è formato il giudicato e tuttavia qualora la violazione commessa non possa ritenersi unica perché commessa mediante condotte ontologicamente diverse, oltre che lesive di interessi giuridici diversi, la sanzione amministrativa non può ritenersi rivestire una funzione punitiva tale da escludere la perseguibilità anche del reato penale e viceversa, ne consegue pertanto come restino ambedue perseguibili, sia l’illecito amministrativo di mancato ottemperamento di una prescrizione dell’autorizzazione, sia quello penale di esercizio in assenza di autorizzazione anche qualora rilevati nell’ambito del medesimo accertamento.
Lo spostamento di competenza per l’applicazione della sanzione amministrativa, dall’organo amministrativo al Giudice penale, si determina infatti solo se, ai fini della cognizione penale, sussiste la necessità di stabilire preventivamente se l’illecito amministrativo sia stato o meno commesso 1: per accertare l’esistenza dell’illecito penale risulta indispensabile accertare anche l’esistenza dell’illecito amministrativo 2 cosicchè in difetto di questo specifico rapporto di pregiudizialità la pendenza del procedimento penale non fa venir meno la competenza dell’organo amministrativo all’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
(01/07/2022) a cura di Italia Pepe
La combustione illecita di rifiuti è prevista dall’articolo 256-bis del Dlgs 152/2006, il quale contempla due ipotesi di reato (appiccamento del fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata e tenuta delle condotte di cui all’articolo 255, comma 1, e di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti) ed un regime particolare per la combustione illecita dei rifiuti vegetali e del materiale agricolo o forestale naturale, che nell’insieme costituiscono un ambito autonomo sul quale si registra un significativo numero di decisioni della Cassazione che consente di fare un primo punto d’insieme.
(01/07/2022) di Pasquale Fimiani
Le analisi sui fanghi, eseguite in conseguenza di una pulizia straordinaria dell’insediamento produttivo e dalle quali è emersa la non pericolosità di un rifiuto (non meglio identificato!), nulla centrano con la contestazione per superamento del parametro – solidi sospesi totali – nello scarico in pubblica fognatura, per la cui classificazione – non trattandosi di rifiuto da destinare – non è prevista l’attribuzione di alcun codice Cer.
L’utilizzo del Codice Cer serve per la classificazione da attribuirsi prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione e destinato dunque allo smaltimento o al recupero. Se il titolare dello scarico aveva deciso di dotarsi di titolo autorizzatorio per scaricare i reflui decadenti dall’attività esercitata in pubblica fognatura, perché appare così desideroso di giungere all’assunto di non trattare rifiuti pericolosi da smaltire attraverso canali diversi dalla pubblica fognatura? Il caso al vaglio del Tribunale.
(31/05/2022) a cura di Italia Pepe
Delle due “macro categorie” di organi accertatori, quella meno problematica è di certo quella degli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria. L’accertamento sarà semplificato qualora l’accertatore assista alla condotta illecita, risulterà invece complesso laddove si realizzi senza che nessun preposto abbia rilevato la condotta che consiste nella violazione amministrativa. L’organo accertatore potrà assumere informazioni, ispezionare cose e luoghi diversi dalla privata dimora, eseguire rilievi segnaletici descrittivi e fotografici, ogni altra operazione tecnica, nonché procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa: qualora il soggetto ricevente opponga resistenza, impedendo l’ingresso presso l’insediamento produttivo, l’organo accertatore non potrà che metterlo al corrente del fatto che ogni ulteriore ostilità integra il reato di cui all’articolo 337 del Codice Penale (Resistenza a pubblico ufficiale), con la conseguente diffida ex articolo 650 Codice penale (Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità), comportando il successivo ingresso coattivo che si tramuterebbe inevitabilmente in una perquisizione motivata, ai sensi del codice di procedura penale.
(02/05/2022) a cura di Italia Pepe
Il trasgressore in via principale – e coloro che con questi sono obbligati in solido – dovranno innanzitutto verificare che tra la data dell’accertamento e quella del verbale notificatogli risulti rispettato il termine di 90 giorni poiché, in caso contrario, l’obbligazione di pagare la sanzione comminata si estingue. Qualora i termini della contestazione risultino rispettati, allora occorrerà entrare nel merito dell’illecito ascritto, ovvero il trasgressore dovrà convenire di essere stato individuato come l’effettivo responsabile della violazione ed ammettere dunque di aver commesso il fatto illecito: sarà necessario che l’azione od omissione sia a lui riferibile psichicamente ed altresì che nel suo comportamento sia ravvisabile almeno la colpa. Qualora dunque sia in grado di dimostrare di essere estraneo al fatto di violazione, ovvero che abbia fatto tutto quanto nelle sue possibilità per poterlo evitare, potrà (almeno in prima istanza!) sottrarsi al pagamento, avviando la propria difesa, contrariamente potrà liberarsi pagando l’oblazione indicata a verbale chiudendo definitivamente il procedimento sanzionatorio a suo carico.
(31/03/2022) a cura di Italia Pepe