Impianti trattamento rifiuti urbani, approvazione schemi tipo tariffa
(31/05/2024)
(31/05/2024)
(30/03/2024)
Il contributo, partendo dall’esame dei presupposti normativi del quadro di attribuzioni dell’Arera in materia di rifiuti urbani, illustra i profili principali della regolazione tariffaria di accesso agli impianti di trattamento, applicabili, tra l’altro, anche agli impianti di termovalorizzazione ed agli impianti che producono biometano da biogas derivante da Forsu, laddove rientranti nella classificazione impiantistica di cui al MTR-2. In particolare, nel contributo si evidenziano gli elementi più rilevanti di tale classificazione, con riferimento al diverso regime di assoggettamento alla regolazione tariffaria nonché alle ragioni che hanno portato il Regolatore ad introdurre tale disciplina.
(01/09/2023) di Michelangelo Prenna
Con una circolare del 23 febbraio 2023 il Ministero dell’interno ha invitato le Prefetture di tutta Italia a trasmettere i Piani di emergenza (Pee) degli impianti di stoccaggio e “lavorazione” dei rifiuti, in vista dell’aggiornamento (triennale) della pianificazione introdotta dall’articolo 26-bis del Dl 113/2018, cd. “Decreto Sicurezza”.
(29/03/2023) di Alessandro Geremei
(29/03/2023)
Il Consiglio di Stato ha ritenuto necessaria l’autorizzazione, ai sensi della parte IV Dlgs 152/2006, per la combustione del biogas che si origina nel corso e nell’ambito del processo di depurazione delle acque derivanti dalle reti fognarie, destinato ad essere arso al fine di produrre energia a servizio del processo depurativo stesso, sulla base di tre considerazioni: inclusione di tale fase nel perimetro applicativo dell’articolo 127 Dlgs 152/2006; espresso richiamo alla disciplina sui rifiuti, per quanto riguarda la combustione del biogas derivante dai rifiuti, contenuto nell’Allegato X alla Parte V, parte II, Sezione 6, Dlgs 152/2006; esclusione della disciplina dei sottoprodotti.
(29/03/2023) di Pasquale Fimiani
(31/12/2022) a cura di Redazione normativa Reteambiente
(30/09/2022)
Con il Dm 24 giugno 2022, n. 257 è stato formalmente adottato dal MiTE il “Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR)”, previsto dall’articolo 198-bis Dlgs 152/2006 che ne ha fissato i contenuti. Il PNGR costituisce uno dei pilastri attuativi della Strategia nazionale per l’economia circolare e insieme al Programma nazionale di Prevenzione e ad altri strumenti di policy, indirizza le Regioni e le Province autonome nella loro attività di pianificazione e gestione dei rifiuti, con l’obiettivo di sviluppare di un’economia sostenibile e circolare. Attraverso la fissazione di obiettivi generali, macro-obiettivi e conseguenti macro-azioni, il PNGR vuole colmare il divario impiantistico tra le regioni del Nord e il Centro-Sud, aumentare il tasso di raccolta differenziata e di riciclaggio, sviluppare l’utilizzo delle materie prime seconde, in sostituzione di quelle vergini e contribuire alla transizione energetica. Individua 12 flussi strategici di rifiuti da inserire nei piani regionali; per ciascun flusso, analizza lo stato attuale (quantità, modalità di raccolta, operazioni di gestione), individua gli obiettivi da raggiungere fissati dalla legislazione europea, le modalità di calcolo delle quantità riciclate/recuperate e le strategie per il raggiungimento di tali obiettivi, stima il divario impiantistico e formula scenari alternativi di evoluzione del sistema.
(30/09/2022) di Rosanna Laraia
La sentenza (Consiglio di Stato 3107/2018), pur confermando l’annullamento dell’autorizzazione rilasciata dalla Città metropolitana per l’inottemperanza all’obbligo di realizzare preventivamente le opere di compensazione (il che rende impossibile la realizzazione dell’impianto), afferma che è corretta la previsione, contenuta nel Piano provinciale, di prendere in considerazione anche i rifiuti speciali non pericolosi ai fini della programmazione e del dimensionamento dell’impianto di termodistruzione.
La scelta operata non risulta in contrasto né con la normativa statale, né con il Piano regionale, rientrando nella potestà pianificatoria della Provincia. Se è vero che il principio di gerarchia dei criteri di gestione vale anche per i rifiuti speciali, non può negarsi che la necessaria attività di riduzione della produzione, recupero e riciclaggio, cui deva procedersi a monte, non confligge con la previsione di individuare il dimensionamento degli impianti anche in funzione della quota dei rifiuti speciali che confluirà in tali impianti: solo a tal fine i rifiuti speciali non pericolosi sono stati presi in considerazione nell’ambito del Piano provinciale.
(29/06/2018) di Massimo Medugno - Direttore Generale Assocarta-Confindustria