Osservatorio interpello ambientale
(31/05/2023) a cura di Elisabetta Torzuoli
(31/05/2023) a cura di Elisabetta Torzuoli
(31/05/2023)
(31/05/2022)
La nozione di sottoprodotto è stata oggetto di diversi interventi giurisprudenziali che, oltre a delineare le linee generali dell’istituto, hanno dato vita ad un vero e proprio sistema di fattispecie al quale attingere quali precedenti. Lo stesso può dirsi nel campo delle terre e rocce da scavo che costituiscono la principale ipotesi tipizzata di sottoprodotto.
(02/05/2022) di Pasquale Fimiani
(02/05/2022)
La gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti deve essere conforme agli stringenti requisiti previsti dall’articolo 184-bis Dlgs 152/2006, come specificate dal Dpr 120/2017, il cui mancato rispetto comporta la riespansione della disciplina generale in materia dei rifiuti e delle relative previsioni sanzionatorie, nonché l’eventuale responsabilità per le false attestazioni contenute nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza dei predetti requisiti, in sede di piano di utilizzo ex articolo 9 o di dichiarazione di utilizzo ex articolo 21, nonché in sede di dichiarazione di avvenuto utilizzo ex articolo 7. Un sistema il cui rispetto non si presenta agevole quanto all’osservanza dei requisiti di natura tecnica dell’obbligo di non eseguire trattamenti diversi dalla normale pratica industriale e dell’obbligo di caratterizzazione per la verifica dei requisiti di qualità ambientale.
(31/08/2020) di Pasquale Fimiani
(29/06/2017)
La Circolare 30 maggio 2017 del Ministero dell’ambiente è “esplicativa per l’applicazione del Dm 13 ottobre 2016, n. 264”, il regolamento che reca criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza del sottoprodotto al posto del rifiuto.
Il testo vuole aiutare le imprese nella dimostrazione che i loro residui non sono rifiuti bensì sottoprodotti.
La Circolare consta di 19 pagine: troppe. Tuttavia, la sua disamina convince abbastanza della necessità di approfondita analisi, rendendola un testo completo che funge da “guida”, alle imprese sulla venuta ad esistenza del sottoprodotto, anche e soprattutto ai fini dell’omogeneità dei controlli.
(29/06/2017) di Paola Ficco
(30/03/2017)
Il 2 marzo 2017 è entrato in vigore il Dm 13 ottobre 2016, n. 264, del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare. Il Dm è di mero chiarimento della nozione di sottoprodotto utilizzati a scopo energetico, ai sensi e per gli effetti del Dm 6 luglio 2012, che incentiva la produzione di energia elettrica da impianti “impianti Fer” diversi dal fotovoltaico. Inoltre, è stato concepito per fornire un contributo all’attuazione della “gerarchia dei rifiuti” e dell’economia circolare, che presuppone necessariamente la valorizzazione del sottoprodotto. Il decreto fornisce “criteri indicativi”, motivo per cui il detentore di un potenziale sottoprodotto può certamente continuare a ricorrere alla più flessibile norma “madre” sui sottoprodotti, ossia all’articolo 184-bis, c. 1, Dlgs 152/2006.
(30/03/2017) di David Roettgen