Controlli in azienda, debutta il “report di basso rischio”
(01/10/2024)
(01/10/2024)
D’ora in avanti, unicamente motivi di urgenza del controllo costituiranno le sole ipotesi in cui le imprese non saranno debitamente e preventivamente informate del sopralluogo da parte delle Autorità preposte. Tale sopralluogo avrà luogo sulla base di un programma annuale, ove esista un’ipotesi di rischio basso, potendo essere esonerati da ogni controllo, nei successivi 10 mesi, qualora le risultanze dell’ultimo occorso abbiano accertato la conformità agli obblighi ed agli adempimenti imposti dalla disciplina di riferimento e non vedendosi più assoggettati a ispezioni eseguite contemporaneamente.
A meno che gli organi accertatori deputati non eseguano un sopralluogo congiunto. Per le violazioni per cui è prevista l’ingiunzione di sanzioni pecuniarie non superiori, nel massimo, a cinquemila euro, inoltre l’interessato potrà andare esente dalla comminazione della relativa sanzione, ove, ricevuta la diffida, rimuova le conseguenze dell’illecito nel termine di 20 giorni.
L’articolo spiega ed esemplifica gli esatti termini del nuovo sistema relativo a controlli e sanzioni amministrative.
(01/10/2024) di Italia Pepe
(01/09/2024)
Nel nostro ordinamento esiste un dovere di collaborazione nei controlli ambientali i cui limiti si ricavano, implicitamente, dalle norme che puniscono le attività di intralcio o di impedimento di tale attività, restando però fermo il diritto al silenzio su fatti il cui disvelamento potrebbe comportare una responsabilità penale, in applicazione del principio “nemo tenetur se ipse accusare” (divieto dell’obbligo delle cd. autoincriminazioni).
(01/09/2024) di Pasquale Fimiani
(01/09/2016)
(01/09/2016) di Pasquale Fimiani