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La delega di funzioni: caratteristiche essenziali ed effetti della sua attribuzione

La delega di funzioni – soprattutto nel campo degli adempimenti di carattere ambientale – è uno strumento ormai indispensabile per una corretta ed efficace organizzazione dell’azienda ed una altrettanto efficace protezione dell’azienda e dei suoi amministratori rispetto alla contestazione di illeciti penali, per le persone fisiche, ed amministrativi, per l’azienda, ai sensi del Dlgs 231/2001 1.

(31/10/2023) di Gabriele Taddia

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Il delegante è obbligato a vigilare il delegato

La Corte di Cassazione interviene nuovamente sull’istituto della delega di funzioni in campo ambientale, questa volta soffermandosi – con una decisione non completamente condivisibile – sul requisito relativo all’obbligo di vigilanza sussistente in capo dal soggetto delegante.
Peraltro la sentenza, nelle premesse fa riferimento alla responsabilità dei consiglieri di amministrazione di una Srl, in concorso con il “consigliere delegato in via esclusiva per le materie della sicurezza ambientale e dello smaltimento di rifiuti”, per poi riferirsi per tutto il resto delle motivazioni, ai requisiti della delega di funzioni vera e propria 1, senza aver cura di ricordare che il conferimento della delega ad un consigliere e l’attribuzione di una delega di funzioni sono istituti affini ma diversi trovando la prima (conferimento di delega ad un consigliere) anche una sua regolamentazione normativa all’interno del codice civile 2, mentre l’istituto della delega di funzioni in quanto tale, in campo ambientale è regolata esclusivamente da una pur importante elaborazione giurisprudenziale che, soprattutto negli ultimi anni ha fatto diretto ed esplicito riferimento alla normativa del Dlgs 81/2008 dove l’articolo 16 elenca i requisiti di validità della delega stessa.

(31/08/2020) di Gabriele Taddia

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Delega di funzioni: per le autorizzazioni ne occorre una ad hoc. Un generico atto ambientale non basta

Ai sensi della Parte V del Dlgs 152/2006, la persona giuridica “gestore” dello stabilimento ove si trovino impianti o si svolgano attività idonee a produrre emissioni in atmosfera è tenuta a presentare richiesta di autorizzazione ex articolo 269, Dlgs 152/2006 a mezzo della persona fisica che riveste la qualifica di legale rappresentante dell’ente ovvero del delegato espressamente incaricato da quest’ultimo, a mezzo atto ad hoc, al compimento di tale incombente. Sul punto, infatti, non appare sufficiente la mera delega di funzioni in materia ambientale eventualmente rilasciata dall’organo gestorio della società in quanto essa non è idonea a ricompredere anche il potere di richiedere l’autorizzazione in parola: trattasi, infatti, di onere legale posto a carico non del Consiglio di amministrazione ma del solo legale rappresentante – ovvero del Presidente di tale Cda – con conseguente sua esclusiva facoltà di delegare la suddetta attività ad un terzo.

(03/09/2019) di Gabriele Taddia

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Delega ambientale: è ammissibile la sub delega

In assenza di un provvedimento normativo organicamente inserito nel Dlgs 152/2006, è la Corte di Cassazione che continua a tracciare le “linee guida” per la disciplina della delega di funzioni in campo ambientale, andando a precisare di volta in volta – non senza qualche imprecisione o mutamento di indirizzo – quali sono i cardini di questo istituto. Se dopo la sentenza “Molino” del 2015, pare ormai patrimonio acquisito il fatto che il profilo dimensionale dell’azienda (quantomeno dal punto di vista quantitativo) non può più essere posto come limite all’attribuzione della delega, con la sentenza in commento la terza sezione della Cassazione sembra finalmente portare a termine l’opera di allineamento della disciplina della delega in campo ambientale con quella relativa alla sicurezza sul lavoro, ammettendo, seppure fra le righe, che anche in campo ambientale è ammissibile la sub delega, già prevista dall’articolo 16 del Dlgs 81/2008 per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

(31/01/2018) di Gabriele Taddia

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La delega di funzioni

La delega di funzioni è ormai entrata stabilmente a far parte delle possibili modalità organizzative che ogni azienda può adottare al fine di limitare le responsabilità dell’organo amministrativo e ancor di più per consentire una distribuzione dei compiti tale da assicurare sia l’operatività dell’azienda che l’effettivo ed efficace controllo sul corretto adempimento degli obblighi imposti dalla normativa ambientale. Tuttavia la delega è uno strumento non banale che deve essere predisposto in modo adeguato anche per far fronte a qualche eccesso di formalismo nel quale a volte cade la Cassazione. Come con la sentenza in commento, nella quale la Corte conferma la condanna del legale rappresentante di una azienda ritenendo che la delega fosse stata conferita ad un terzo dal solo Consiglio di Amministrazione e non dal legale rappresentante in quanto tale. La decisione in commento ci consente pertanto di effettuare un ampio excursus sull’istituto della delega.

(01/02/2017) di Gabriele Taddia