La Corte di Cassazione interviene nuovamente sull’istituto della delega di funzioni in campo ambientale, questa volta soffermandosi – con una decisione non completamente condivisibile – sul requisito relativo all’obbligo di vigilanza sussistente in capo dal soggetto delegante.
Peraltro la sentenza, nelle premesse fa riferimento alla responsabilità dei consiglieri di amministrazione di una Srl, in concorso con il “consigliere delegato in via esclusiva per le materie della sicurezza ambientale e dello smaltimento di rifiuti”, per poi riferirsi per tutto il resto delle motivazioni, ai requisiti della delega di funzioni vera e propria 1, senza aver cura di ricordare che il conferimento della delega ad un consigliere e l’attribuzione di una delega di funzioni sono istituti affini ma diversi trovando la prima (conferimento di delega ad un consigliere) anche una sua regolamentazione normativa all’interno del codice civile 2, mentre l’istituto della delega di funzioni in quanto tale, in campo ambientale è regolata esclusivamente da una pur importante elaborazione giurisprudenziale che, soprattutto negli ultimi anni ha fatto diretto ed esplicito riferimento alla normativa del Dlgs 81/2008 dove l’articolo 16 elenca i requisiti di validità della delega stessa.