Focus rifiuti e sanzioni amministrative
La violazione amministrativa, appena accertata, va contestata personalmente o, se ciò non sia stato possibile, la contestazione non potrà che avere luogo ex post per mezzo della successiva notifica alla persona interessata – entro 90 giorni dall’accertamento – ovvero dall’avvenuta conoscenza diretta o riferita del fatto illecito da parte dell’autorità. Sarà ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento – entro il termine di sessanta giorni – dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Ogni volta che gli interessati decidano di non avvalersi del pagamento liberatorio ed in tutte le ipotesi in cui questo non sia ammesso, entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dall’autorità competente che se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione. Entro i successivi 30 giorni gli interessati potranno decidere se pagare la somma definitivamente ingiunta ovvero impugnare avanti al competente Tribunale.
Il diritto a riscuotere le somme dovute si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
Gli strumenti di tutela del trasgressore: i termini della legge 689/1981
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.