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Focus rifiuti e sanzioni amministrative

a cura di Italia Pepe
Argomenti trattati: Sanzioni

Nelle violazioni amministrative ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa, ai sensi dell’articolo 3 della legge 689 del 1981; inoltre nel caso di un’azione commessa per errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da sua colpa. Nella materia degli illeciti amministrativi, così come nel diritto penale, perché sorga la responsabilità a carico dell’autore dell’infrazione è necessario che l’azione o l’omissione sia a lui riferibile psichicamente, ed è necessario altresì che nel comportamento possa ravvisarsi almeno la colpa, tenuto conto della rilevanza che, in contrario, hanno tutte quelle situazioni positivamente accertabili che abbiano indotto in errore scusabile o in buona fede l’agente.
L’errore incolpevole esclude, nel caso concreto, la sussistenza dell’atteggiamento psichico richiesto come requisito indispensabile dell’illecito ed errore ed ignoranza, a questi fini, sono considerati equivalenti: ciò che ha importanza è che essi ricadono sul fatto e non sulla portata, o sull’interpretazione della norma giuridica. La buona fede, come nozione elaborata dalla giurisprudenza penale, può trovare anch’essa rilevanza nelle violazioni amministrativamente sanzionate, come errore conseguente ad un fatto positivo esterno che ne determina inevitabilmente la non colposità e scusabilità.

Quali sono le concrete possibilità di dimostrare la propria non colpevolezza e sottrarsi al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria?