Focus rifiuti e sanzioni amministrative
Il principio del ne bis in idem impedisce al giudice di procedere contro la stessa persona, per il medesimo fatto su cui si è formato il giudicato e tuttavia qualora la violazione commessa non possa ritenersi unica perché commessa mediante condotte ontologicamente diverse, oltre che lesive di interessi giuridici diversi, la sanzione amministrativa non può ritenersi rivestire una funzione punitiva tale da escludere la perseguibilità anche del reato penale e viceversa, ne consegue pertanto come restino ambedue perseguibili, sia l’illecito amministrativo di mancato ottemperamento di una prescrizione dell’autorizzazione, sia quello penale di esercizio in assenza di autorizzazione anche qualora rilevati nell’ambito del medesimo accertamento.
Lo spostamento di competenza per l’applicazione della sanzione amministrativa, dall’organo amministrativo al Giudice penale, si determina infatti solo se, ai fini della cognizione penale, sussiste la necessità di stabilire preventivamente se l’illecito amministrativo sia stato o meno commesso 1: per accertare l’esistenza dell’illecito penale risulta indispensabile accertare anche l’esistenza dell’illecito amministrativo 2 cosicchè in difetto di questo specifico rapporto di pregiudizialità la pendenza del procedimento penale non fa venir meno la competenza dell’organo amministrativo all’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
Connessione oggettiva tra sanzione amministrativa e fattispecie di reato
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