Focus rifiuti e sanzioni amministrative
Delle due “macro categorie” di organi accertatori, quella meno problematica è di certo quella degli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria. L’accertamento sarà semplificato qualora l’accertatore assista alla condotta illecita, risulterà invece complesso laddove si realizzi senza che nessun preposto abbia rilevato la condotta che consiste nella violazione amministrativa. L’organo accertatore potrà assumere informazioni, ispezionare cose e luoghi diversi dalla privata dimora, eseguire rilievi segnaletici descrittivi e fotografici, ogni altra operazione tecnica, nonché procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa: qualora il soggetto ricevente opponga resistenza, impedendo l’ingresso presso l’insediamento produttivo, l’organo accertatore non potrà che metterlo al corrente del fatto che ogni ulteriore ostilità integra il reato di cui all’articolo 337 del Codice Penale (Resistenza a pubblico ufficiale), con la conseguente diffida ex articolo 650 Codice penale (Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità), comportando il successivo ingresso coattivo che si tramuterebbe inevitabilmente in una perquisizione motivata, ai sensi del codice di procedura penale.
Il sopralluogo dell’organo accertatore presso l’impresa. Verrò sanzionato?
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