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Focus rifiuti e sanzioni amministrative

a cura di Italia Pepe
Argomenti trattati: Sanzioni

Il trasgressore in via principale è colui il quale ha commesso il fatto di violazione con capacità di intendere e di volere ed un’evidente dose di autonomia e di capacità decisionale, potendosi ravvisare nel suo comportamento (quantomeno!) la colpa.
L’identificazione e l’indicazione dell’autore materiale della violazione non costituisce requisito di legittimità della procedura di accertamento, non sarà dunque indispensabile che l’organo accertatore riporti il relativo nominativo sul verbale di accertamento di trasgressione ed in conseguenza, la competente autorità, nell’ordinanza di ingiunzione.
La contestazione infatti è altresì elevata anche nei confronti dell’obbligato solidale, ovvero del proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione che dovrà, solidalmente con l’autore della violazione, essere tenuto al pagamento della somma da questo dovuta, fatto salvo che non provi che la cosa fu utilizzata contro la sua volontà, ovvero contro le indicazioni, le regole e/o gli indirizzi operativi, correttamente e per tempo resi agli addetti affinchè, nell’esercizio della rispettiva attività, non commettessero violazioni di legge. Non essere certi di poter fornire prova contraria rispetto ai fatti accertati e non “concedersi” di provvedere al pagamento liberatorio, avventurandosi nei meandri di una improbabile difesa, potrebbe comportare la comminazione di una sanzione certamente molto più elevata rispetto al “consentito pagamento liberatorio”. La valutazione in ordine all’opportunità di impugnare l’ordinanza di ingiunzione deve dunque essere ponderata in virtù di tutte le possibili conseguenze – anche peggiorative – della posizione del trasgressore e dell’obbligato solidale.

L’autore della violazione e le conseguenze dell’illecito