Focus rifiuti e sanzioni amministrative
Le analisi sui fanghi, eseguite in conseguenza di una pulizia straordinaria dell’insediamento produttivo e dalle quali è emersa la non pericolosità di un rifiuto (non meglio identificato!), nulla centrano con la contestazione per superamento del parametro – solidi sospesi totali – nello scarico in pubblica fognatura, per la cui classificazione – non trattandosi di rifiuto da destinare – non è prevista l’attribuzione di alcun codice Cer.
L’utilizzo del Codice Cer serve per la classificazione da attribuirsi prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione e destinato dunque allo smaltimento o al recupero. Se il titolare dello scarico aveva deciso di dotarsi di titolo autorizzatorio per scaricare i reflui decadenti dall’attività esercitata in pubblica fognatura, perché appare così desideroso di giungere all’assunto di non trattare rifiuti pericolosi da smaltire attraverso canali diversi dalla pubblica fognatura? Il caso al vaglio del Tribunale.
Superamenti in pubblica fognatura, analisi dei fanghi e codice Cer attestante la non pericolosità di un rifiuto: il caso di un’impresa.
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