Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato

Focus rifiuti e sanzioni amministrative

a cura di Italia Pepe
Argomenti trattati: Sanzioni

L’organo accertatore, al fine di identificare il trasgressore in via principale, nell’ambito dell’accertamento del fatto illecito, deve potere ricondurre a questi – psichicamente – il comportamento di violazione che pertanto – e fino a prova contraria – è moralmente e psicologicamente il suo, ovvero ascrivibile alla sfera intellettiva e volitiva dell’individuo che materialmente ha cagionato l’evento. L’identificazione e la conseguente indicazione dell’autore materiale della violazione non costituiscono requisito di legittimità dell’ordinanza di ingiunzione e pertanto laddove risulti impossibile accertare l’identità dell’autore della violazione, affinché si possa concludere l’accertamento in modo positivo, in tutti i casi in cui sono stati identificati gli elementi comprovanti un fatto illecito, sarà sufficiente la sola identificazione del soggetto solidalmente obbligato. La ratio della responsabilità dell’obbligato solidale (benché di certo agevoli il recupero del credito!) non è quella di far fronte a situazioni di insolvenza dell’autore della trasgressione, bensì quella di evitare che l’illecito resti impunito. Il concorso di più persone nella commissione di una violazione amministrativa differisce dalla fattispecie della solidarietà sia perché ciascun concorrente soggiace all’intera sanzione, sia perché il pagamento da parte di uno non estingue l’obbligazione degli altri.

Illecito amministrativo, concorso di persone e solidarietà