Focus rifiuti e sanzioni amministrative
Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Per coscienza e volontà dell’azione od omissione si intende la riferibilità psichica del comportamento al soggetto autore della violazione, in sostanza il comportamento deve essere moralmente e psicologicamente “suo”, vale a dire ascrivibile alla sfera intellettiva e volitiva dell’individuo che materialmente ha cagionato l’evento. Risulterà obbligato in solido con quest’ultimo, al pagamento della somma dovuta, altresì il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione, fatto salvo che non provi che questa fu utilizzata contro la sua volontà. Il vincolo della solidarietà nell’adempimento di un’obbligazione ha la funzione di garanzia del credito poiché da un lato ne rende più agevole la soddisfazione e dall’altro assicura la possibilità di realizzazione. Affinché sorga la responsabilità solidale non occorre che l’autore materiale della violazione sia stato identificato poiché ciò non costituisce requisito di legittimità dell’ordinanza di ingiunzione emessa nei confronti dell’obbligato solidale in quanto, la ratio della responsabilità di quest’ultimo non è quella di far fronte a situazioni di insolvenza dell’autore della trasgressione, bensì quella di evitare che l’illecito resti impunito quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e che sia, invece, facilmente identificabile il soggetto obbligato solidalmente.
L’accertamento di un illecito amministrativo: è sempre necessario identificare il responsabile?
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