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Focus rifiuti e sanzioni amministrative

a cura di Italia Pepe
Argomenti trattati: Sanzioni

Risulta pertanto accertato che, pur a fronte della successiva regolarizzazione dell’attività, per almeno sei mesi il Comune abbia esercitato l’attività di scarico fognario in violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione. Fondatamente, pertanto, l’Autorità competente ha ravvisato la responsabilità dei ricorrenti, e correttamente ha applicato la sanzione nel minimo edittale, tenendo appunto conto della successiva messa a norma posta in essere dagli opponenti:il tardivo ottemperamento di una prescrizione contenuta nell’autorizzazione non costituisce prova contraria ai fatti accertati e che hanno dato avvio alla contestazione della violazione ed alla successiva emissione dell’ordinanza di ingiunzione, contribuiscono invece a fornire elementi per la corretta e motivata quantificazione della somma da ingiungere poiché è onere dei trasgressori dare dimostrazione delle azioni intraprese per eliminare le cause di violazione; la prescrizione va infatti considerata sia da un punto di vista contenutistico, che temporale il cui assolvimento deve avvenire congiuntamente affinchè la stessa possa dirsi correttamente ottemperata.
Il termine prescrizionale deve iniziare a decorrere dalle date degli avvisi di accertamento in ragione della natura permanente dell’illecito in questione, e in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale in materia di sanzioni amministrative, in caso di illeciti a carattere permanente, la cessazione della permanenza coincide con la data dell’accertamento e non con quella dell’irrogazione della sanzione.

L’ordinanza di ingiunzione deve essere annullata per intervenuta prescrizione e adempimento tardivo della prescrizione non ottemperata: la decisione del Tribunale