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RUBRICHE - Focus rifiuti e sanzioni amministrative

Le sanzioni comminate – ai sensi del Dlgs 152/2006 – per violazioni amministrative in materia ambientale, possono risultare ingiuste, agli occhi dei riceventi, laddove questi ritengano l’addebito infondato, non si identifichino fra i responsabili, ovvero valutino la somma comminata eccessiva rispetto al fatto illecito contestatogli.
Colui che viene identificato come trasgressore in via principale (così come pure lo stesso obbligato in solido), convinto della propria lecita condotta, può pertanto adoperarsi ed avanzare istanza di revoca in autotutela dell’ordinanza di ingiunzione notificatagli, laddove riesca tuttavia a dimostrare di non aver commesso il fatto di violazione, come accertato, così da far annullare ogni addebito a proprio carico. Nel caso di specie si verserebbe – laddove dimostrata – in un’evidente ipotesi di errore amministrativo che potrebbe avere indotto l’Autorità competente a comminare una sanzione pecuniaria a fronte di una violazione inesistente, ovvero – pur a fronte di un accertato illecito – ad addebitarne le funeste conseguenze al soggetto non responsabile. Non meno frequente è l’ipotesi di una sanzione ritenuta “esagerata” rispetto all’illecito commesso per via della forte discrezionalità che contraddistingue il procedimento amministrativo sanzionatorio e dunque l’azione di quantificazione della somma da parte dell’Autorità competente.
Se la Pubblica Amministrazione commette un errore dovrà essere risarcito il soggetto portatore del leso interesse legittimo all’efficienza dell’azione amministrativa pubblica.

(30/04/2024) a cura di Italia Pepe

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RUBRICHE - Focus rifiuti e sanzioni amministrative

Le azioni di difesa che il responsabile potrà (e dovrà) compiere in conseguenza della contestazione di una violazione assumono fondamentale rilevanza non soltanto in relazione alla possibilità che il procedimento a suo carico venga archiviato, ma altresì in relazione alla quantificazione della somma che gli verrà ingiunta. Di contro la mancata difesa avvalorerà la comminazione di una sanzione di certo più elevata, non solo in considerazione del fatto che non risultano favoriti all’autorità competente elementi nuovi su cui fondare la quantificazione dell’importo da ingiungere, ma i responsabili attesteranno, vista “l’assenza”, completo disinteresse in relazione all’illecito ascrittogli ed alle possibili conseguenze da questo generatesi. I presunti responsabili potranno dunque cogliere la fase del sopralluogo come una perfetta occasione per intraprendere l’azione di difesa; l’organo accertatore infatti redigerà apposito verbale nel quale verrà dato spazio alle dichiarazioni (anche spontanee) da parte dei presenti al controllo e tali contenuti, qui solo preannunciati, potranno poi essere ripresi e meglio articolati nei successivi scritti difensivi e con l’audizione sino ad essere, ove necessario, ulteriormente avvalorati nell’eventuale ricorso in opposizione ad ordinanza di ingiunzione. Il metodo di maggiore efficacia perché gli scritti difensivi (e l’audizione) vengano tenuti in debito conto dall’Autorità procedente, che dovrà definire l’importo della sanzione, piuttosto che valutare la sussistenza dei presupposti di un’archiviazione, sta nell’elaborarli rispettando i medesimi criteri che quest’ultima seguirà nella quantificazione della somma da ingiungere.

(30/03/2024) a cura di Italia Pepe

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RUBRICHE - Focus rifiuti e sanzioni amministrative

L’autorità competente con l’ordinanza di ingiunzione ed in particolare, nella definizione della somma da ingiungere, avendo tenuto conto delle direttive di cui ai criteri stabiliti dall’articolo 11 della legge 689/1981, dovrà opportunamente motivare la decisione assunta contro deducendo rispetto agli elementi nuovi che la difesa di quest’ultimo ha favorito rispetto a tutto quanto emerso nel corso dell’accertamento. Nell’articolare infatti la propria decisione, specificando quale sia il grado di gravità della violazione accertata, quale sia stato il contributo del trasgressore volenteroso di eliminare le cause di violazione, tenuto conto della sua personalità e delle sue condizioni economiche, non soltanto favorirà ai responsabili trasparenza del processo decisionale, affinché abbiano luogo le opportune valutazioni in ordine ad una successiva impugnazione dell’ordinanza di ingiunzione, ma altresì sugellerà il provvedimento di talché alcuna osservazione potrà essergli mossa in relazione ad una ipotetica assenza di motivazione, consentendo inoltre al Giudice di eseguire un controllo in ordine al corretto esercizio del potere “discrezionale” di quantificazione della sanzione e favorendo gli elementi istruttori utili qualora egli stesso voglia diversificare la somma ingiunta discostandosi dalle decisioni assunte dall’Autorità Amministrativa.

(29/02/2024) a cura di Italia Pepe

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RUBRICHE - Focus rifiuti e sanzioni amministrative

I soggetti ai quali spettano i poteri di accertamento possono essere classificati in due grandi categorie: gli organi ai quali la legge penale riconosce la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e gli altri organi che risultano addetti al controllo delle norme a presidio di determinati comparti e dalla cui violazione potrebbe scaturire l’applicazione di sanzioni amministrative: i poteri di accertamento spettano a tutti coloro che abbiano le funzioni di curare l’osservanza delle norme dalla cui trasgressione consegue l’irrogazione di una sanzione amministrativa. Gli accertatori hanno il potere di: assumere informazioni, procedere a ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, procedere ai rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici, procedere ad ogni altra operazione tecnica, sequestrare le cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa. L’esistenza di questi poteri è subordinata alla circostanza che la violazione da accertarsi rientri nella specifica competenza dell’organo accertatore. L’attività di accertamento degli illeciti amministrativi ha natura amministrativa e non, di per sé, di polizia giudiziaria: l’organo procedente ha pertanto facoltà di chiedere informazioni verbali o scritte, di interrogare l’interessato e le persone informate, di prendere visione dei registri e dei documenti, di recarsi sui luoghi dai quale trarre elementi per l’indagine e corrispondentemente il cittadino è tenuto a non impedire l’esercizio di questi poteri e l’adempimento dei compiti d’ufficio.

(30/01/2024) a cura di Italia Pepe

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RUBRICHE - Focus rifiuti e sanzioni amministrative

Purché la violazione non concerna le norme in materia di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche, al trasgressore e all’obbligato in solido viene concessa la duplice possibilità di “conciliare”, provvedendo al pagamento di un importo liberatorio, entro il termine di 60 giorni, ovvero avviando un’azione difensiva per mezzo dell’inoltro all’Autorità competente di scritti o chiedendo di essere sentito: a questa facoltà concessa agli interessati, corrisponde l’obbligo a carico dell’autorità amministrativa di assumere le dichiarazioni personali, rese dai privati, qualora costoro ne facciano espressa richiesta. Non vi è alcun diritto per il cittadino a pretendere una vera e propria istruttoria o una sorta di processo tanto che, sta alla discrezionalità dell’autorità amministrativa ritenere appunto di verbalizzare le dichiarazioni rese ma, si ribadisce, esclusivamente in una valutazione di opportunità che essa stessa faccia della situazione. L’Autorità competente nella quantificazione della sanzione ingiunta con l’ordinanza di ingiunzione deve inoltre seguire i criteri di cui all’articolo 11 della legge 689/1981 che delimitano di fatto i poteri discrezionali attribuiti in proposito agli organi della pubblica amministrazione: gravità della violazione, opera prestata dall’agente per l’eliminazione e/o attenuazione delle cause di violazione, personalità del trasgressore e sue condizioni economiche.

(02/01/2024) a cura di Italia Pepe

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RUBRICHE - Focus rifiuti e sanzioni amministrative

Il trasgressore è colui che ha commesso il fatto di violazione al quale risulta pertanto riferibile l’azione illecita cui è collegato il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria. In siffatte ipotesi illecite ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da sua colpa. La coscienza e la volontà esprimono la capacità dell’uomo di valutare e dominare le proprie azioni: queste possono venire escluse da situazioni occasionali, nelle quali non è possibile asserire che il soggetto abbia agito, ma deve piuttosto ritenersi che questo sia stato uno strumento inconsapevole di forze esterne (forza maggiore, caso fortuito, costringimento fisico incoscienza volontaria). La buona fede può rilevare come causa di esclusione della responsabilità quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l’autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva. Resta inteso che l’onere della prova degli elementi positivi che riscontrano l’esistenza della buona fede rimane a carico dell’opponente.

(03/10/2023) a cura di Italia Pepe

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RUBRICHE - Focus rifiuti e sanzioni amministrative

L’attività di accertamento dell’illecito non richiede la partecipazione del presunto autore della violazione, né la sua assenza vulnera il diritto di difesa di costui, essendo esso garantito sia dalla notificazione della contestazione e dalla conseguente facoltà di presentare deduzioni nel corso del procedimento sanzionatorio, sia dal diritto di proporre impugnazione dinanzi al giudice avverso l’eventuale provvedimento di irrogazione della sanzione. L’organo procedente ha la facoltà di chiedere informazioni verbali o scritte, interrogare l’interessato – ove presente – e le persone informate, prendere visione dei registri dei documenti, recarsi sui luoghi dai quali trarre elementi per l’indagine; il cittadino corrispondentemente è tenuto a non impedire l’esercizio di questi poteri e l’adempimento dei compiti di ufficio. Alla conclusione delle operazioni di accertamento, laddove si è constatata la violazione a cui è collegata una sanzione amministrativa, occorrerà procedere alla contestazione consistente nella diretta comunicazione dell’addebito al trasgressore.
L’obbligo della contestazione della violazione – a tutela del diritto di difesa del trasgressore – deve ritenersi osservato pur in presenza, nel relativo verbale, di errori od omissioni circa l’individuazione della norma di legge applicabile, poi emendati con il provvedimento irrogativo della sanzione pecuniaria emesso per i fatti inclusi in quelli contestati, ove non risulti che gli errori medesimi abbiano in concreto implicato un pregiudizio del suddetto diritto dell’intimato in relazione alla facoltà accordatagli di essere ascoltato e di produrre documenti prima dell’ordinanza ingiunzione.

(30/06/2023) a cura di Italia Pepe

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RUBRICHE - Focus rifiuti e sanzioni amministrative

La violazione amministrativa, appena accertata, va contestata personalmente o, se ciò non sia stato possibile, la contestazione non potrà che avere luogo ex post per mezzo della successiva notifica alla persona interessata – entro 90 giorni dall’accertamento – ovvero dall’avvenuta conoscenza diretta o riferita del fatto illecito da parte dell’autorità. Sarà ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento – entro il termine di sessanta giorni – dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Ogni volta che gli interessati decidano di non avvalersi del pagamento liberatorio ed in tutte le ipotesi in cui questo non sia ammesso, entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dall’autorità competente che se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione. Entro i successivi 30 giorni gli interessati potranno decidere se pagare la somma definitivamente ingiunta ovvero impugnare avanti al competente Tribunale.
Il diritto a riscuotere le somme dovute si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

(31/05/2023) a cura di Italia Pepe

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RUBRICHE - Focus rifiuti e sanzioni amministrative

Risulta pertanto accertato che, pur a fronte della successiva regolarizzazione dell’attività, per almeno sei mesi il Comune abbia esercitato l’attività di scarico fognario in violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione. Fondatamente, pertanto, l’Autorità competente ha ravvisato la responsabilità dei ricorrenti, e correttamente ha applicato la sanzione nel minimo edittale, tenendo appunto conto della successiva messa a norma posta in essere dagli opponenti:il tardivo ottemperamento di una prescrizione contenuta nell’autorizzazione non costituisce prova contraria ai fatti accertati e che hanno dato avvio alla contestazione della violazione ed alla successiva emissione dell’ordinanza di ingiunzione, contribuiscono invece a fornire elementi per la corretta e motivata quantificazione della somma da ingiungere poiché è onere dei trasgressori dare dimostrazione delle azioni intraprese per eliminare le cause di violazione; la prescrizione va infatti considerata sia da un punto di vista contenutistico, che temporale il cui assolvimento deve avvenire congiuntamente affinchè la stessa possa dirsi correttamente ottemperata.
Il termine prescrizionale deve iniziare a decorrere dalle date degli avvisi di accertamento in ragione della natura permanente dell’illecito in questione, e in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale in materia di sanzioni amministrative, in caso di illeciti a carattere permanente, la cessazione della permanenza coincide con la data dell’accertamento e non con quella dell’irrogazione della sanzione.

(01/05/2023) a cura di Italia Pepe

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RUBRICHE - Focus rifiuti e sanzioni amministrative

Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Per coscienza e volontà dell’azione od omissione si intende la riferibilità psichica del comportamento al soggetto autore della violazione, in sostanza il comportamento deve essere moralmente e psicologicamente “suo”, vale a dire ascrivibile alla sfera intellettiva e volitiva dell’individuo che materialmente ha cagionato l’evento. Risulterà obbligato in solido con quest’ultimo, al pagamento della somma dovuta, altresì il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione, fatto salvo che non provi che questa fu utilizzata contro la sua volontà. Il vincolo della solidarietà nell’adempimento di un’obbligazione ha la funzione di garanzia del credito poiché da un lato ne rende più agevole la soddisfazione e dall’altro assicura la possibilità di realizzazione. Affinché sorga la responsabilità solidale non occorre che l’autore materiale della violazione sia stato identificato poiché ciò non costituisce requisito di legittimità dell’ordinanza di ingiunzione emessa nei confronti dell’obbligato solidale in quanto, la ratio della responsabilità di quest’ultimo non è quella di far fronte a situazioni di insolvenza dell’autore della trasgressione, bensì quella di evitare che l’illecito resti impunito quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e che sia, invece, facilmente identificabile il soggetto obbligato solidalmente.

(29/03/2023) a cura di Italia Pepe