Tag «Sanzioni» Articoli

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RUBRICHE - Focus rifiuti e sanzioni amministrative

Nell’ambito di un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa per superamento del parametro Ferro, l’Impresa ha basato la propria difesa sullo stralcio di una sentenza del Tribunale Ordinario di Milano, con la quale il trasgressore è stato assolto – nell’ambito di un procedimento penale – dall’accusa di avere superato il limite di accettabilità allo scarico in rete fognaria pubblica per il parametro pericoloso Rame. Dalle motivazioni della succitata sentenza parrebbe che il Giudice abbia ritenuto l’imputato non colpevole in quanto, stante le ridotte dimensioni aziendali (trattasi di un autolavaggio all’interno di una stazione di rifornimento carburanti), lo stesso non sarebbe stato in grado di valutare, di volta in volta, il possibile e imprevedibile stato di contaminazione delle autovetture sottoposte a lavaggio.
La sentenza richiamata dall’opponente parrebbe avvalorare l’insussistenza di un obbligo di verifica in capo all’agente che – di certo – non occorre verifichi i detriti presenti sulle carrozzerie delle auto, prima di accettarne il lavaggio, poiché è già preliminarmente edotto sulle composizioni dei reflui che recapita in pubblica fognatura tanto da elencare, all’atto dell’istanza di autorizzazione, i parametri da ricercare in fase di autocontrollo, al fine di garantire il corretto e legittimo scarico in pubblica fognatura.
Non vi è infatti dubbio che la presenza di tali inquinanti nei reflui decadenti dalle attività di autolavaggio sia assolutamente prevedibile senza alcuna necessità di particolari indagini.

(27/02/2023) a cura di Italia Pepe

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RUBRICHE - Focus rifiuti e sanzioni amministrative

L’organo accertatore, al fine di identificare il trasgressore in via principale, nell’ambito dell’accertamento del fatto illecito, deve potere ricondurre a questi – psichicamente – il comportamento di violazione che pertanto – e fino a prova contraria – è moralmente e psicologicamente il suo, ovvero ascrivibile alla sfera intellettiva e volitiva dell’individuo che materialmente ha cagionato l’evento. L’identificazione e la conseguente indicazione dell’autore materiale della violazione non costituiscono requisito di legittimità dell’ordinanza di ingiunzione e pertanto laddove risulti impossibile accertare l’identità dell’autore della violazione, affinché si possa concludere l’accertamento in modo positivo, in tutti i casi in cui sono stati identificati gli elementi comprovanti un fatto illecito, sarà sufficiente la sola identificazione del soggetto solidalmente obbligato. La ratio della responsabilità dell’obbligato solidale (benché di certo agevoli il recupero del credito!) non è quella di far fronte a situazioni di insolvenza dell’autore della trasgressione, bensì quella di evitare che l’illecito resti impunito. Il concorso di più persone nella commissione di una violazione amministrativa differisce dalla fattispecie della solidarietà sia perché ciascun concorrente soggiace all’intera sanzione, sia perché il pagamento da parte di uno non estingue l’obbligazione degli altri.

(31/01/2023) a cura di Italia Pepe

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RUBRICHE - Focus rifiuti e sanzioni amministrative

Nell’ambito del procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative tramite ordinanze – ingiunzioni, la determinazione della misura delle sanzioni è solo una fase tecnica diretta alla liquidazione del credito e non una fase discrezionale dell’attività dell’amministrazione, sicché la motivazione dell’ordinanza sul punto può dirsi sufficiente quanto contenga l’esposizione dei criteri seguiti per pervenire alla liquidazione della somma pretesa. Sarà tuttavia consentito al trasgressore, prima che si giunga all’ordinanza di ingiunzione, di “liberarsi” dalla violazione commessa pagando l’oblazione – ovvero un importo in misura ridotta – che ha il potere di conciliare e di prevenire ulteriori conseguenze a carico dei responsabili.

(01/01/2023) a cura di Italia Pepe

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INTERVENTI - La violazione delle regole di gestione degli impianti di depurazione e trattamento di acque reflue

Le regole di gestione degli impianti di depurazione e trattamento di acque reflue pongono due temi di carattere generale, l’uno riguardante il rapporto tra la disciplina degli scarichi e quella sui rifiuti, ed il secondo relativo alla natura dello scarico del depuratore, tenendo al riguardo presente il principio di immedesimazione per il quale lo scarico da depuratore non ha propria differente caratteristica rispetto a quella dei reflui convogliati, con la conseguenza che gli impianti di depurazione di scarichi da pubblica fognatura, ove non siano prevalentemente formati da scarichi dì acque reflue industriali, devono essere ritenuti a natura mista, ed i relativi reflui vanno qualificati come scarichi di acque urbane.

(01/01/2023) di Pasquale Fimiani

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RUBRICHE - Focus rifiuti e sanzioni amministrative

Il trasgressore in via principale è colui il quale ha commesso il fatto di violazione con capacità di intendere e di volere ed un’evidente dose di autonomia e di capacità decisionale, potendosi ravvisare nel suo comportamento (quantomeno!) la colpa.
L’identificazione e l’indicazione dell’autore materiale della violazione non costituisce requisito di legittimità della procedura di accertamento, non sarà dunque indispensabile che l’organo accertatore riporti il relativo nominativo sul verbale di accertamento di trasgressione ed in conseguenza, la competente autorità, nell’ordinanza di ingiunzione.
La contestazione infatti è altresì elevata anche nei confronti dell’obbligato solidale, ovvero del proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione che dovrà, solidalmente con l’autore della violazione, essere tenuto al pagamento della somma da questo dovuta, fatto salvo che non provi che la cosa fu utilizzata contro la sua volontà, ovvero contro le indicazioni, le regole e/o gli indirizzi operativi, correttamente e per tempo resi agli addetti affinchè, nell’esercizio della rispettiva attività, non commettessero violazioni di legge. Non essere certi di poter fornire prova contraria rispetto ai fatti accertati e non “concedersi” di provvedere al pagamento liberatorio, avventurandosi nei meandri di una improbabile difesa, potrebbe comportare la comminazione di una sanzione certamente molto più elevata rispetto al “consentito pagamento liberatorio”. La valutazione in ordine all’opportunità di impugnare l’ordinanza di ingiunzione deve dunque essere ponderata in virtù di tutte le possibili conseguenze – anche peggiorative – della posizione del trasgressore e dell’obbligato solidale.

(30/09/2022) a cura di Italia Pepe

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RUBRICHE - Focus rifiuti e sanzioni amministrative

Nelle violazioni amministrative ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa, ai sensi dell’articolo 3 della legge 689 del 1981; inoltre nel caso di un’azione commessa per errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da sua colpa. Nella materia degli illeciti amministrativi, così come nel diritto penale, perché sorga la responsabilità a carico dell’autore dell’infrazione è necessario che l’azione o l’omissione sia a lui riferibile psichicamente, ed è necessario altresì che nel comportamento possa ravvisarsi almeno la colpa, tenuto conto della rilevanza che, in contrario, hanno tutte quelle situazioni positivamente accertabili che abbiano indotto in errore scusabile o in buona fede l’agente.
L’errore incolpevole esclude, nel caso concreto, la sussistenza dell’atteggiamento psichico richiesto come requisito indispensabile dell’illecito ed errore ed ignoranza, a questi fini, sono considerati equivalenti: ciò che ha importanza è che essi ricadono sul fatto e non sulla portata, o sull’interpretazione della norma giuridica. La buona fede, come nozione elaborata dalla giurisprudenza penale, può trovare anch’essa rilevanza nelle violazioni amministrativamente sanzionate, come errore conseguente ad un fatto positivo esterno che ne determina inevitabilmente la non colposità e scusabilità.

(01/09/2022) a cura di Italia Pepe

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RUBRICHE - Focus rifiuti e sanzioni amministrative

Il principio del ne bis in idem impedisce al giudice di procedere contro la stessa persona, per il medesimo fatto su cui si è formato il giudicato e tuttavia qualora la violazione commessa non possa ritenersi unica perché commessa mediante condotte ontologicamente diverse, oltre che lesive di interessi giuridici diversi, la sanzione amministrativa non può ritenersi rivestire una funzione punitiva tale da escludere la perseguibilità anche del reato penale e viceversa, ne consegue pertanto come restino ambedue perseguibili, sia l’illecito amministrativo di mancato ottemperamento di una prescrizione dell’autorizzazione, sia quello penale di esercizio in assenza di autorizzazione anche qualora rilevati nell’ambito del medesimo accertamento.
Lo spostamento di competenza per l’applicazione della sanzione amministrativa, dall’organo amministrativo al Giudice penale, si determina infatti solo se, ai fini della cognizione penale, sussiste la necessità di stabilire preventivamente se l’illecito amministrativo sia stato o meno commesso 1: per accertare l’esistenza dell’illecito penale risulta indispensabile accertare anche l’esistenza dell’illecito amministrativo 2 cosicchè in difetto di questo specifico rapporto di pregiudizialità la pendenza del procedimento penale non fa venir meno la competenza dell’organo amministrativo all’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

(01/07/2022) a cura di Italia Pepe

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INTERVENTI - Il reato di combustione illecita di rifiuti

La combustione illecita di rifiuti è prevista dall’articolo 256-bis del Dlgs 152/2006, il quale contempla due ipotesi di reato (appiccamento del fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata e tenuta delle condotte di cui all’articolo 255, comma 1, e di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti) ed un regime particolare per la combustione illecita dei rifiuti vegetali e del materiale agricolo o forestale naturale, che nell’insieme costituiscono un ambito autonomo sul quale si registra un significativo numero di decisioni della Cassazione che consente di fare un primo punto d’insieme.

(01/07/2022) di Pasquale Fimiani

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RUBRICHE - Focus rifiuti e sanzioni amministrative

Le analisi sui fanghi, eseguite in conseguenza di una pulizia straordinaria dell’insediamento produttivo e dalle quali è emersa la non pericolosità di un rifiuto (non meglio identificato!), nulla centrano con la contestazione per superamento del parametro – solidi sospesi totali – nello scarico in pubblica fognatura, per la cui classificazione – non trattandosi di rifiuto da destinare – non è prevista l’attribuzione di alcun codice Cer.
L’utilizzo del Codice Cer serve per la classificazione da attribuirsi prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione e destinato dunque allo smaltimento o al recupero. Se il titolare dello scarico aveva deciso di dotarsi di titolo autorizzatorio per scaricare i reflui decadenti dall’attività esercitata in pubblica fognatura, perché appare così desideroso di giungere all’assunto di non trattare rifiuti pericolosi da smaltire attraverso canali diversi dalla pubblica fognatura? Il caso al vaglio del Tribunale.

(31/05/2022) a cura di Italia Pepe