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PRASSI E DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE - Chiarimenti applicativi sul Dlgs 116/2021

Con la nota del 14 maggio prot. 00051657, il Mite ha diramato numerosi chiarimenti su una serie di criticità applicative del Dlgs 116/2020 (in vigore dal 26 settembre 2020) e che, in attuazione delle direttive 851/2018/Ce e 852/2018/Ce, ha significativamente modificato la parte quarta del Dlgs 152/2006 – cd. “Codice ambientale” –.
I punti che necessitavano di chiarimenti erano stati da tempo evidenziati dalle associazioni datoriali e dalle Regioni.
Merita di essere sottolineato il punto relativo alle sanzioni amministrative e alla tracciabilità, dove il Mite non chiarisce cosa siano i “dati rilevanti” e quali siano le “violazioni formali” che consentono l’applicazione ridotta delle sanzioni e rimette alla valutazione “di caso in caso”.
Tuttavia, anche le fattispecie soggette a sanzione amministrativa si caratterizzano per tipicità e determinatezza.
Pertanto, poiché estremamente vaga, la conclusione del Mite è molto discutibile e pericolosa anche perché il Ministero non annuncia alcuna possibilità di modifica normativa (Paola Ficco).

(30/06/2021)

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COMMENTI - Le sanzioni interdittive ex Dlgs 231/2001 hanno natura di sanzione principale e non accessoria

L’articolo 9, del Dlgs 231/2001 distingue le quattro categorie di sanzioni – pecuniarie, interdittive, confisca e pubblicazione della sentenza – previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, specificando al comma 2 quelle che sono interdittive. Per pacifica giurisprudenza e anche in base alla relazione di accompagnamento allo stesso Dlgs 231/2001, tali sanzioni sono da intendersi tutte come “principali” e non accessorie, costituiscono pertanto una “pena” autonoma che non può quindi applicarsi automaticamente con la condanna ma, in caso di applicazione pena su richiesta delle parti ex articolo 44 cpp (patteggiamento) deve essere oggetto di esplicito accordo fra pubblico ministero e difesa, ed il giudice ha la sola alternativa fra la ratifica dell’accordo ed il riegetto delle stesso non potendolo modificare in senteza di sua iniziativa.

(30/06/2021) di Gabriele Taddia

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RUBRICHE - Focus rifiuti e sanzioni amministrative

Non è necessario identificare a tutti i costi l’autore materiale della violazione poiché, quand’anche non se ne abbia contezza, perché ad esempio risulta impossibile identificarlo, la procedura di accertamento può comunque aver luogo, a patto che sia individuabile l’obbligato solidale: saldare l’importo ingiunto a verbale, far sì dunque che abbia luogo la conciliazione amministrativa, è una possibilità che compete tanto all’autore della violazione, quanto per iniziativa di ciascuna delle persone solidalmente con costui tenute al pagamento della sanzione pecuniaria. Il pagamento della sanzione, effettuata infatti da un debitore solidale, estingue il debito nei confronti di tutti.
Non sussiste tuttavia l’obbligo di estinguere la sanzione pagandone l’importo liberatorio indicato a verbale, laddove previsto, ben potendo ritenere di disporre di validi motivi a sostegno della propria “innocenza”, tali da pretendere che il procedimento venga archiviato. In tali circostanze rileva l’opportunità di difesa di cui il trasgressore (e l’obbligato solidale) dispone per poter far rilevare le cause ad esclusione della propria eccepita responsabilità.

(31/05/2021) a cura di Italia Pepe

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RUBRICHE - Focus rifiuti e sanzioni amministrative

Affinchè sorga la responsabilità a carico dell’autore di un’infrazione, è necessario che l’azione (o l’omissione!) sia ad esso riferibile psichicamente ma non solo: è altresì indispensabile che nel comportamento illecito possa almeno ravvisarsi la colpa, di modo che la condotta posta in essere appaia rimproverabile senza che, l’eventuale buona fede o l’errore eventualmente incolpevole, possano costituire elementi che giustifichino l’adozione di un determinato comportamento illecito.
L’identificazione e la susseguente indicazione dell’autore materiale della violazione non costituiscono un requisito di legittimità dell’ordinanza di ingiunzione emessa, l’importante è invece l’identificazione dell’obbligato in via solidale: la solidarietà risponde all’unico interesse dell’amministrazione che è quello di ottenere comunque la somma corrispondente alla sanzione comminata.
Con la morte del trasgressore l’obbligazione si estingue poiché, pur avendo contenuto patrimoniale, è collegata esclusivamente alla sua persona, con la precisazione che l’effetto estintivo interessa gli eredi dell’autore della violazione, l’obbligato solidale, ma non i coautori della violazione che continueranno ad essere responsabile per l’azione illecita commessa.

(30/04/2021) a cura di Italia Pepe