Focus rifiuti e sanzioni amministrative
Le violazioni delle norme del Dlgs 152/2006, per le quali è stabilita la comminazione di sanzioni amministrative pecuniarie, possono essere definite nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stato commesso l’illecito, contrariamente lo stesso è da considerarsi “prescritto”: l’articolo 28 della legge 689/1981 chiarisce tuttavia che a prescriversi è il diritto dell’amministrazione competente alla riscossione delle somme dovute per le violazioni accertate e non l’illecito amministrativo! Ne discende pertanto che i responsabili, i quali non potranno essere puniti per mezzo di ingiunzioni di pagamento, poiché si è prescritto il diritto della P.a. alla riscossione, si vedranno comunque richiamare al rispetto delle norme di legge per mezzo di atti di diffida a proseguire l’esercizio dell’attività in violazione delle norme ambientali, fra cui sono incluse le prescrizioni contenute nei titoli autorizzatori. Siffatta precisazione è fondamentale al fine di chiarire che – seppur trascorso il termine di pretesa di pagamento della P.a. – non solo si verrà richiamati ad operare nel rispetto della legge, con il rischio che disattendere le indicazioni imposte possa avere conseguenze sull’esercizio dell’attività, ma in tutti i casi di future contestazioni, la precedente non punita, poiché prescritta, verrà tuttavia tenuta in debito conto dall’Amministrazione competente nel momento della quantificazione delle somme da ingiungere.
Quando un illecito amministrativo può considerarsi prescritto?
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