Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato

Focus rifiuti e sanzioni amministrative

a cura di Italia Pepe
Argomenti trattati: Sanzioni

I soggetti ai quali spettano i poteri di accertamento possono essere classificati in due grandi categorie: gli organi ai quali la legge penale riconosce la qualifica di Ufficiali o agenti di Polizia giudiziaria e gli altri organi che risultano addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa. I soggetti con poteri di accertamento eseguiranno l’attività diretta a raccogliere la notizia della trasgressione, l’individuazione dei responsabili e la raccolta delle prove. Il cittadino a propria volta è tenuto a non impedire l’esercizio di questi poteri e l’adempimento dei compiti d’ufficio benché in capo all’interessato non sussiste anche un obbligo di rendere dichiarazioni qualora queste risultino a sé stesso sfavorevoli. Se nel corso di un controllo amministrativo si accerti anche un reato penalmente perseguibile ed il trasgressore cui è stata contestata la sanzione amministrativa non si sia liberato pagando l’oblazione indicata a verbale, il fascicolo verrà inviato al Giudice penale, che deciderà sia dell’importo della sanzione amministrativa che del reato penale solo laddove vi sia una connessione obiettiva tra violazione amministrativa e reato, ovvero una coincidenza degli elementi oggettivi e soggettivi che caratterizzano le due fattispecie e che per motivi di economia processuale o di opportunità si consiglia di riunire.