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Le sanzioni interdittive ex Dlgs 231/2001 hanno natura di sanzione principale e non accessoria

Argomenti trattati: Responsabilità 231 Sanzioni

L’articolo 9, del Dlgs 231/2001 distingue le quattro categorie di sanzioni – pecuniarie, interdittive, confisca e pubblicazione della sentenza – previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, specificando al comma 2 quelle che sono interdittive. Per pacifica giurisprudenza e anche in base alla relazione di accompagnamento allo stesso Dlgs 231/2001, tali sanzioni sono da intendersi tutte come “principali” e non accessorie, costituiscono pertanto una “pena” autonoma che non può quindi applicarsi automaticamente con la condanna ma, in caso di applicazione pena su richiesta delle parti ex articolo 44 cpp (patteggiamento) deve essere oggetto di esplicito accordo fra pubblico ministero e difesa, ed il giudice ha la sola alternativa fra la ratifica dell’accordo ed il riegetto delle stesso non potendolo modificare in senteza di sua iniziativa.