Tag «Danno ambientale e bonifiche » Articoli

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INTERVENTI - Danno ambientale: sintesi del primo rapporto Ispra. Le fasi di accertamento e di valutazione del danno ambientale (secondo di due articoli)

Nel 2019 è stato pubblicato il primo Rapporto in materia di danno ambientale in Italia dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra). 1
Il presente articolo fa seguito a quello già pubblicato sul numero del mese di gennaio 2020 della Rivista e sintetizza i contenuti della Parte II del Rapporto, relativa alle istruttorie di accertamento e di valutazione del danno ambientale in ambito extra-giudiziario e giudiziario.

(11/02/2020) di Paola Di Toppa, Laura Calcagni, Marina Cerra e Daniele Montanaro

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INTERVENTI - Danno ambientale: sintesi del primo rapporto Ispra. Le istruttorie tecniche nella fase preliminare dei procedimenti penali (primo di due articoli)

Nel 2019 è stato pubblicato il primo Rapporto in materia di danno ambientale in Italia dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). 1
Il presente articolo, dopo una breve introduzione relativa al quadro normativo di riferimento e al ruolo del SNPA (Sistema Nazionale di Protezione dell’Ambiente), sintetizza i contenuti della Parte III del Rapporto. La Parte II, relativa alle istruttorie di accertamento e di valutazione del danno ambientale in ambito extra-giudiziario e giudiziario, sarà oggetto di un prossimo articolo che sarà pubblicata su questa Rivista.

(06/01/2020) di Francesco Andreotti, Paola Di Toppa e Patrizia Scotto di Carlo

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INTERVENTI - Danno ambientale: il punto sulla responsabilità

L’applicazione della disciplina del danno ambientale prevista dalla parte VI del Codice ambientale (articoli 298-bis/318) può giovarsi di diversi interventi della giurisprudenza della Cassazione integrati dalle decisioni della Corte di Giustizia sulla direttiva 2004/35/Ce di cui tali norme costituiscono recepimento, per cui può dirsi ormai definito un “diritto vivente” del risarcimento del danno ambientale del quale è utile dare conto nelle sue linee essenziali.

(04/09/2019) di Pasquale Fimiani

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COMMENTI - È innovativo l’approccio per la bonifica delle aree agricole

Il Dm 1 marzo 2019 n. 46, oltre a colmare una lacuna normativa da tempo presente, offre un approccio decisamente innovativo per la gestione della contaminazione delle aree a vocazione agricola, facendo tesoro dell’evoluzione tecnica e scientifica nel settore della gestione dei siti contaminati. L’articolo contiene una disamina del decreto, delle procedure amministrative previste e alcune importanti riflessioni sui contenuti degli allegati tecnici.

(29/06/2019) di Andrea Sconocchia

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INTERVENTI - Omessa bonifica, ulteriori riflessioni sul mancato coordinamento dei reati

Ai fini della configurabilità del reato di omessa bonifica, nella fattispecie previgente assumeva rilievo la violazione di ciascun momento adempitivo della scansione procedimentale prevista dall’ormai abrogato articolo 17, Dlgs 22/1997, mentre non altrettanto può dirsi per l’articolo 257 del Dlgs 152/2006, che ricollega la punibilità della condotta di inquinamento all’omissione della bonifica “in conformità al progetto approvato dall’autorità competente nell’ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti”.
La Corte di Cassazione ritorna sulla “natura” dell’omissione della bonifica prevista dall’articolo 257, ma le difficoltà interpretative sono riconducibili alla cattiva formulazione della norma e ad un apparato sanzionatorio “a più voci”.

(29/06/2019) di Fabio Anile

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INTERVENTI - Omessa bonifica tra codice ambientale e codice penale: la Cassazione perde un’occasione per fare chiarezza

La Cassazione, con la sentenza 17813/2019, ha ritenuto configurabile il reato di omessa bonifica previsto dall’articolo 257 Codice ambientale nella condotta del Presidente del Consiglio di amministrazione di un Consorzio Intercomunale ente proprietario e gestore di una ex discarica comunale che, nonostante il superamento dei valori di concentrazione soglia rischio di contaminazione aveva omesso di predisporre il progetto di bonifica da sottoporre alla Regione e, conseguentemente, di procedere alla bonifica del sito. La decisione, dando atto di un contrasto di giurisprudenza, opta per la tesi più rigorosa secondo cui il reato sussiste in ogni caso di mancato avvio e/o compimento del procedimento di bonifica, contrastando quella che limita la configurabilità all’inosservanza del progetto approvato, senza però confrontarsi con la sopravvenuta introduzione nel codice penale, da parte della legge 68/2015, del delitto di omessa bonifica (articolo 452-terdecies C.p.), così perdendo l’occasione per chiarire il rapporto tra due fattispecie dai confini incerti e, almeno in parte, sovrapponibili.

(29/05/2019) di Pasquale Fimiani

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INTERVENTI - Bonifiche: il responsabile del superamento delle Csc, se ignoto (o inerte), deve essere sempre cercato e diffidato a provvedere

Spesso accade che, in esito ad un subentro aziendale o di titolarità immobiliare, vi sia una segnalazione di potenziale contaminazione da parte del nuovo acquirente, il quale, facendosi parte diligente, si assume gli oneri procedurali e patrimoniali per la riparazione ed il rispristino, impegnandosi anche verso il cedente, e liberandolo espressamente, a seguire a proprie spese la disciplina per la bonifica.
Altre volte, invece, accade che proprietari incolpevoli si ritrovino contaminazioni nelle proprie aree, ed intervengano direttamente, per tutelare il valore del loro patrimonio immobiliare, a prescindere dalla responsabilità effettiva di tale inquinamento, spesso imputabile a fatti e/o soggetti ignoti.
In entrambi i casi, per quanto vi sia comunque un soggetto incolpevole che, per le ragioni più diverse, provveda ad intraprendere le procedure di cui al Titolo V, parte IV, del “Codice ambientale” e gli interventi di riparazione e ripristino, la P.a. deve sempre ricercare l’effettivo responsabile attraverso una precisa e rigorosa ricognizione/istruttoria, ai fini della oggettiva attribuzione della responsabilità per l’inquinamento cagionato.
La P.a., quindi, è sempre tenuta, in caso di superamento delle Csc, a ricercare il responsabile della contaminazione per l’esatta attribuzione delle responsabilità di carattere amministrativo, penale e civile (ad es. in caso di risarcimento del danno ambientale).

(06/07/2018) di Daniele Salvatori

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COMMENTI - La Nota Minambiente sulla responsabilità del proprietario incolpevole non apporta novità o integrazioni

Con la Nota del 23 gennaio 2018 il Ministero dell’Ambiente ha fornito chiarimenti in materia di bonifica in relazione agli obblighi del proprietario non responsabile della contaminazione ed al concetto di inquinamento diffuso. Sul primo versante, ribadito che il proprietario non responsabile della contaminazione non è tenuto alla bonifica, pur potendo essere obbligato alla messa in sicurezza del sito, in quanto misura di prevenzione senza finalità sanzionatoria o ripristinatoria, si precisa che i soggetti responsabili dell’inquinamento devono essere identificati in coloro che hanno in tutto o in parte generato la contaminazione tramite un proprio comportamento commissivo od omissivo, legato all’inquinamento da un preciso nesso di causalità e che per tale individuazione trova applicazione la regola probatoria del “più probabile che non”, meno stringente di quella della “prova oltre il ragionevole dubbio” operante nella responsabilità penale. Il concetto di inquinamento diffuso ricorre solo quando la contaminazione sia determinata da fonti non imputabili ad una singola e determinabile origine, per cui va escluso nel caso di inquinamento, pur se esteso e di vaste proporzioni, causato esclusivamente dal dilavamento da parte degli eventi atmosferici di un cumulo di rifiuti interrati, anche se provenienti da soggetti diversi e di natura eterogenea, perché si è in presenza di una fonte unitaria di inquinamento. I chiarimenti forniti dal Ministero, però, si sono risolti nel richiamo dei fondamentali principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa nella materia, senza alcuna reale novità od integrazione.

(02/03/2018) di Pasquale Fimiani