Omessa bonifica tra codice ambientale e codice penale: la Cassazione perde un’occasione per fare chiarezza
La Cassazione, con la sentenza 17813/2019, ha ritenuto configurabile il reato di omessa bonifica previsto dall’articolo 257 Codice ambientale nella condotta del Presidente del Consiglio di amministrazione di un Consorzio Intercomunale ente proprietario e gestore di una ex discarica comunale che, nonostante il superamento dei valori di concentrazione soglia rischio di contaminazione aveva omesso di predisporre il progetto di bonifica da sottoporre alla Regione e, conseguentemente, di procedere alla bonifica del sito. La decisione, dando atto di un contrasto di giurisprudenza, opta per la tesi più rigorosa secondo cui il reato sussiste in ogni caso di mancato avvio e/o compimento del procedimento di bonifica, contrastando quella che limita la configurabilità all’inosservanza del progetto approvato, senza però confrontarsi con la sopravvenuta introduzione nel codice penale, da parte della legge 68/2015, del delitto di omessa bonifica (articolo 452-terdecies C.p.), così perdendo l’occasione per chiarire il rapporto tra due fattispecie dai confini incerti e, almeno in parte, sovrapponibili.
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.