NORME NAZIONALI - Convertito il Dl “Semplificazioni bis”, le modifiche al Codice ambientale
(01/09/2021) a cura di Francesco Petrucci
(01/09/2021) a cura di Francesco Petrucci
(30/06/2021) a cura di Francesco Petrucci
Il procedimento di bonifica incide a vario titolo sulla responsabilità penale, in quanto la sua osservanza esclude la punibilità per la contaminazione del sito e per le contravvenzioni ambientali commesse con la stessa condotta. Per queste ultime, poi, la bonifica può avere riflessi sulla permanenza o meno del reato e, quindi, sulla decorrenza dei termini di prescrizione. La progressiva formazione del procedimento ed il suo incedere per fasi richiedono però, con riferimento a ciascuna di queste possibili interferenze, una riflessione sul momento (finale od intermedio) rilevante ai fini penali.
(30/04/2021) di Pasquale Fimiani
(30/04/2021)
L’Allegato 3 alla parte IV, titolo V del Dlgs 152/2006 si propone di illustrare i criteri generali da seguire sia nella selezione sia nell’esecuzione degli interventi di bonifica; tali criteri sono anche alla base della valutazione comparativa tra differenti alternative di intervento, al fine di identificare quella che rappresenta la soluzione migliore in termini di costi e benefici. Detti criteri, così come riportati nell’allegato, sono tuttavia di difficile applicazione perché non organizzati in modo sistematico. Con il presente lavoro si intende fornire una visione schematica e sistematizzata dei criteri esposti nell’Allegato 3 accompagnando gli stessi con commenti e riflessioni utili per migliorarne la comprensione e l’applicabilità.
(31/08/2020) di Andrea Sconocchia
(31/08/2020)
In una fattispecie in cui veniva in evidenza la contravvenzione di cui all’articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006, per avere l’imputato trasportato rifiuti speciali pericolosi e non, in assenza delle necessarie autorizzazioni, la Cassazione ha escluso la disapplicazione della confisca a seguito della messa in sicurezza, bonifica, o ripristino dello stato dei luoghi, in quanto tale possibilità, prevista dall’articolo 452 undecies, ultimo comma, C.p. vale solo per i reati ivi indicati (i delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies del codice penale), non può essere estesa alla fattispecie contravvenzionale contemplata del codice dell’ambiente, poiché la funzione riconducibile alla confisca di cui all’articolo 452-undecies C.p. ha una funzione risarcitoria ripristinatoria, mentre quella prevista dal Dlgs 152/2006 costituisce una misura sanzionatoria, con funzione eminentemente repressiva, diversità da cui consegue la mancata violazione del principio di uguaglianza formale e sostanziale costituzionalmente garantito, invocata dal ricorrente. La decisione pone la questione se l’esclusione valga anche per le altre fattispecie in cui il Dlgs 152/2006 prevede la confisca e costituisce l’occasione per evidenziare le antinomie nella norma del codice penale in tema di confisca per i delitti ambientali.
(31/08/2020) di Pasquale Fimiani
L’articolo prende le mosse dalla individuazione dei destinatari degli obblighi di bonifica e delle misure di contenimento della contaminazione, per poi passare agli obblighi di intervento in via residuale di Comune e Regione, al riparto di competenze tra Provincia e Ministero nell’adozione dei provvedimenti relativi a siti di interesse nazionale, alla verifica di spazi per l’emissione da parte del sindaco di provvedimenti contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, all’individuazione delle responsabilità per le contaminazioni storiche, nel caso di cessione di azienda, di fusione di società e di gruppi societari.
(30/04/2020) di Pasquale Fimiani
Il reato di mancata effettuazione della comunicazione di cui all’articolo 257, comma 1, seconda parte Dlgs 152/2006, prevista in caso di un evento di potenziale contaminazione o imminente minaccia di danno ambientale di un sito, è configurabile soltanto nei confronti del responsabile dell’inquinamento.
L’obbligo di comunicazione per gli “interessati non responsabili” risiede infatti nell’articolo 245 e non nell’articolo 242 che è richiamato dall’articolo 245 per la disciplina dei soli aspetti procedimentali. Pertanto, se il legislatore avesse voluto fare riferimento nell’articolo 257 anche ai soggetti non responsabili e avrebbe dovuto menzionare anche questi ultimi quali soggetti attivi del reato avrebbe dovuto richiamare l’articolo 245 (e non il solo articolo 242).
(31/03/2020) di Fabio Anile
(11/02/2020) a cura di Francesco Petrucci