Tag «Danno ambientale e bonifiche » Articoli

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INTERVENTI - I rapporti tra il procedimento di bonifica e la responsabilità penale

Il procedimento di bonifica incide a vario titolo sulla responsabilità penale, in quanto la sua osservanza esclude la punibilità per la contaminazione del sito e per le contravvenzioni ambientali commesse con la stessa condotta. Per queste ultime, poi, la bonifica può avere riflessi sulla permanenza o meno del reato e, quindi, sulla decorrenza dei termini di prescrizione. La progressiva formazione del procedimento ed il suo incedere per fasi richiedono però, con riferimento a ciascuna di queste possibili interferenze, una riflessione sul momento (finale od intermedio) rilevante ai fini penali.

(30/04/2021) di Pasquale Fimiani

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INTERVENTI - Riorganizzazione ragionata dei criteri generali per la selezione e l’esecuzione degli interventi di bonifica ex Dlgs 152/2006

L’Allegato 3 alla parte IV, titolo V del Dlgs 152/2006 si propone di illustrare i criteri generali da seguire sia nella selezione sia nell’esecuzione degli interventi di bonifica; tali criteri sono anche alla base della valutazione comparativa tra differenti alternative di intervento, al fine di identificare quella che rappresenta la soluzione migliore in termini di costi e benefici. Detti criteri, così come riportati nell’allegato, sono tuttavia di difficile applicazione perché non organizzati in modo sistematico. Con il presente lavoro si intende fornire una visione schematica e sistematizzata dei criteri esposti nell’Allegato 3 accompagnando gli stessi con commenti e riflessioni utili per migliorarne la comprensione e l’applicabilità.

(31/08/2020) di Andrea Sconocchia

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COMMENTI - Messa in sicurezza, bonifica e ripristino dello stato dei luoghi non sempre impediscono la confisca nei reati ambientali

In una fattispecie in cui veniva in evidenza la contravvenzione di cui all’articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006, per avere l’imputato trasportato rifiuti speciali pericolosi e non, in assenza delle necessarie autorizzazioni, la Cassazione ha escluso la disapplicazione della confisca a seguito della messa in sicurezza, bonifica, o ripristino dello stato dei luoghi, in quanto tale possibilità, prevista dall’articolo 452 undecies, ultimo comma, C.p. vale solo per i reati ivi indicati (i delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies del codice penale), non può essere estesa alla fattispecie contravvenzionale contemplata del codice dell’ambiente, poiché la funzione riconducibile alla confisca di cui all’articolo 452-undecies C.p. ha una funzione risarcitoria ripristinatoria, mentre quella prevista dal Dlgs 152/2006 costituisce una misura sanzionatoria, con funzione eminentemente repressiva, diversità da cui consegue la mancata violazione del principio di uguaglianza formale e sostanziale costituzionalmente garantito, invocata dal ricorrente. La decisione pone la questione se l’esclusione valga anche per le altre fattispecie in cui il Dlgs 152/2006 prevede la confisca e costituisce l’occasione per evidenziare le antinomie nella norma del codice penale in tema di confisca per i delitti ambientali.

(31/08/2020) di Pasquale Fimiani

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INTERVENTI - La recente giurisprudenza amministrativa in materia di bonifica

L’articolo prende le mosse dalla individuazione dei destinatari degli obblighi di bonifica e delle misure di contenimento della contaminazione, per poi passare agli obblighi di intervento in via residuale di Comune e Regione, al riparto di competenze tra Provincia e Ministero nell’adozione dei provvedimenti relativi a siti di interesse nazionale, alla verifica di spazi per l’emissione da parte del sindaco di provvedimenti contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, all’individuazione delle responsabilità per le contaminazioni storiche, nel caso di cessione di azienda, di fusione di società e di gruppi societari.

(30/04/2020) di Pasquale Fimiani

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COMMENTI - Imminente minaccia di danno ambientale di un sito inquinato: mancata effettuazione della comunicazione

Il reato di mancata effettuazione della comunicazione di cui all’articolo 257, comma 1, seconda parte Dlgs 152/2006, prevista in caso di un evento di potenziale contaminazione o imminente minaccia di danno ambientale di un sito, è configurabile soltanto nei confronti del responsabile dell’inquinamento.
L’obbligo di comunicazione per gli “interessati non responsabili” risiede infatti nell’articolo 245 e non nell’articolo 242 che è richiamato dall’articolo 245 per la disciplina dei soli aspetti procedimentali. Pertanto, se il legislatore avesse voluto fare riferimento nell’articolo 257 anche ai soggetti non responsabili e avrebbe dovuto menzionare anche questi ultimi quali soggetti attivi del reato avrebbe dovuto richiamare l’articolo 245 (e non il solo articolo 242).

(31/03/2020) di Fabio Anile