Omessa bonifica, ulteriori riflessioni sul mancato coordinamento dei reati
Ai fini della configurabilità del reato di omessa bonifica, nella fattispecie previgente assumeva rilievo la violazione di ciascun momento adempitivo della scansione procedimentale prevista dall’ormai abrogato articolo 17, Dlgs 22/1997, mentre non altrettanto può dirsi per l’articolo 257 del Dlgs 152/2006, che ricollega la punibilità della condotta di inquinamento all’omissione della bonifica “in conformità al progetto approvato dall’autorità competente nell’ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti”.
La Corte di Cassazione ritorna sulla “natura” dell’omissione della bonifica prevista dall’articolo 257, ma le difficoltà interpretative sono riconducibili alla cattiva formulazione della norma e ad un apparato sanzionatorio “a più voci”.
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