Bonifiche: il responsabile del superamento delle Csc, se ignoto (o inerte), deve essere sempre cercato e diffidato a provvedere
Spesso accade che, in esito ad un subentro aziendale o di titolarità immobiliare, vi sia una segnalazione di potenziale contaminazione da parte del nuovo acquirente, il quale, facendosi parte diligente, si assume gli oneri procedurali e patrimoniali per la riparazione ed il rispristino, impegnandosi anche verso il cedente, e liberandolo espressamente, a seguire a proprie spese la disciplina per la bonifica.
Altre volte, invece, accade che proprietari incolpevoli si ritrovino contaminazioni nelle proprie aree, ed intervengano direttamente, per tutelare il valore del loro patrimonio immobiliare, a prescindere dalla responsabilità effettiva di tale inquinamento, spesso imputabile a fatti e/o soggetti ignoti.
In entrambi i casi, per quanto vi sia comunque un soggetto incolpevole che, per le ragioni più diverse, provveda ad intraprendere le procedure di cui al Titolo V, parte IV, del “Codice ambientale” e gli interventi di riparazione e ripristino, la P.a. deve sempre ricercare l’effettivo responsabile attraverso una precisa e rigorosa ricognizione/istruttoria, ai fini della oggettiva attribuzione della responsabilità per l’inquinamento cagionato.
La P.a., quindi, è sempre tenuta, in caso di superamento delle Csc, a ricercare il responsabile della contaminazione per l’esatta attribuzione delle responsabilità di carattere amministrativo, penale e civile (ad es. in caso di risarcimento del danno ambientale).
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