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INTERVENTI - La tracciabilità e l’intermediazione, singola e plurima

L’articolo affronta partitamente la questione della legittimità delle intermediazioni plurime in una operazione di conferimento rifiuti: la prassi commerciale conduce oggi ad accogliere negli impianti di trattamento e di smaltimento delle partite di rifiuti accompagnate da Formulari di identificazione (FIR) che presentano uno, due e talvolta tre intermediari.
La regola generale è che il produttore del rifiuto provvede ad affidarlo ad un solo soggetto.
Il richiamo alla sufficienza del consenso del produttore può essere utile (necessario) nella prima intermediazione e diventa complesso da acquisire nei passaggi successivi.
Partendo dalla stessa definizione di intermediario e verificando sulla base di quale modello contrattuale egli interviene, vengono estratti i riferimenti normativi e giurisprudenziali a riprova che l’operazione di intermediazione appare quantomeno impropria, accertando se e quali siano le disposizioni violate, incluse quelle penali.
La questione è poi indagata anche rispetto alle recenti novità in tema di tracciamento.

(29/02/2024) di Xavier Santiapichi

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INTERVENTI - Il regime sanzionatorio del Rentri

In via preliminare, il testo riepiloga il quadro normativo di riferimento dedicato al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti e alle relative sanzioni.
L’articolo prosegue con l’esame delle nuove sanzioni relative al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (Rentri), contenute nell’articolo 258 del Codice ambientale, come modificato dal Dlgs 3 settembre 2020, n. 116. In particolare, la prima parte del comma 10 dell’articolo 258 stabilisce le sanzioni amministrative relative alla violazione dell’obbligo di iscrizione al Rentri (mancata o irregolare iscrizione); a seguire, la seconda parte del comma 10 dell’articolo 258 prevede le sanzioni per l’inosservanza degli obblighi di trasmissione dei dati informativi al Rentri (mancata o incompleta trasmissione dei dati).
Dall’innesto tra nuove e previgenti disposizioni deriva un sistema sanzionatorio articolato e composito, in cui accanto agli illeciti Rentri propriamente detti, permangono anche le violazioni amministrative relative al Modello Unico di Dichiarazione ambientale (Mud), al registro cronologico di carico e scarico e al formulario di identificazione dei rifiuti.

(01/02/2024) di Stefania Pallotta

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COMMENTI - Rentri, il nuovo scenario normativo di riferimento e il sistema di responsabilità dei soggetti coinvolti

In vigore dal 15 giugno 2023, il nuovo Rentri (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) di cui al Dm 4 aprile 2023, n. 59, introduce un modello di gestione digitale per la tracciabilità dei rifiuti prevista dal Dlgs 152/2006 (“Codice ambientale”).
Tutta la sua funzionalità è rimessa a futuri decreti direttoriali che il Mase deve emanare entro il 19 dicembre 2023 e il varo del sistema inizierà a dicembre 2024. Ma è fondamentale continuare a esercitarsi e comprendere. Il Dm 59/2023 prova a dire che ciascuno dei soggetti della filiera è responsabile per quanto scrive sul formulario. Ma, anche se è vigente l’articolo 193, comma 17, “Codice ambientale”, questa semplicistica lettura delle responsabilità non trova fondamento. Nell’ambito della disamina sul nuovo Registro, l’articolo si interroga e si esprime proprio su questo sistema di responsabilità cd. “a stella”, presuntivamente sostitutivo di quella cd. “a catena”.

(28/07/2023) di Paola Ficco

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INTERVENTI - Tracciabilità dei rifiuti e principio di retroattività delle sanzioni: nessun effetto domino

Il Dlgs 3 settembre 2020, n. 116 ha ridotto le sanzioni amministrative correlate agli illeciti in materia di tracciabilità dei rifiuti, rimodellando l’articolo 258 del Dlgs 152/2006.
Di fronte alle intervenute modifiche migliorative, si pone il problema di individuare quale sia la disposizione sanzionatoria applicabile alle violazioni amministrative commesse prima del 26 settembre 2020, data di entrata in vigore della riforma.
Secondo la recente giurisprudenza costituzionale e di legittimità, il principio di retroattività del trattamento sanzionatorio più favorevole, nella lettura offerta dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, non ha ad oggetto il sistema delle sanzioni amministrative complessivamente considerato. Pertanto, il diritto amministrativo punitivo rimane governato dalla regola della irretroattività della lex mitior sancita dall’articolo 1 della legge n. 689/1981. Parallelamente, si è andata affermando una tendenza al progressivo riconoscimento del principio del favor rei al di fuori del campo penale; tuttavia, tale fenomeno è limitato alle cd. “sanzioni amministrative sostanzialmente penali”. In tale ultima categoria non sembrano rientrare le sanzioni più favorevoli introdotte dal Dlgs 116/2020 per Mud e registro di carico e scarico (commi 1 e 2 dell’articolo 258 del Dlgs 152/2006).

(07/10/2021) di Stefania Pallotta