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Il regime più tenue sulla tracciabilità dei rifiuti retroagisce ai fatti commessi prima del 26 settembre 2020

Argomenti trattati: Tracciabilità
Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 – Stralcio (*)
(Guri 18 ottobre 2023 n. 244)

Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli Enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

(*) Convertito in legge dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.

Anche le violazioni amministrative della tracciabilità dei rifiuti commesse in data precedente al 26 settembre 2020 ora godono del più favorevole regime del “cumulo giuridico” delle sanzioni introdotto dal Dlgs 116/2020. Purché, però, non sia già intervenuta una sentenza passata in giudicato.
La buona notizia è contenuta nella legge di conversione del Dl 18 ottobre 2023, n. 145 in materia economica e fiscale, approvato definitivamente lo scorso 14 dicembre, che ha aggiunto il comma 9-bis all’articolo 258 del Dlgs 152/2006.
Per le violazioni documentali relative alla tracciabilità dei rifiuti, il 116/2020 con la riformulazione del suo articolo 258 ha introdotto due importanti misure di mitigazione: il concorso formale di illeciti e la continuazione. Quando si è dinanzi a più illeciti amministrativi, le due misure consentono l’applicazione del regime sanzionatorio più favorevole dato dal “cumulo giuridico” delle sanzioni. Pertanto, si è prodotta una riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste da tale articolo 258 in ordine a Mud, registri cronologici di carico e scarico e formulari per il trasporto.
Ora, grazie a questa modifica, operante solo nel caso in cui non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato, il regime più favorevole si applica in modo retroattivo anche alle condotte commesse prima del 26 settembre 2020, data di entrata in vigore del Dlgs 116/2020. In difetto della nuova modifica, tali “antiche” condotte restavano assoggettate al più rigido e pesante regime sanzionatorio vigente alla data della commissione dell’illecito. Infatti, a differenza di quanto avviene nell’ambito del diritto penale che accoglie e protegge il principio del “favor rei”, le sanzioni amministrative sono informate al principio di non retroattività della previsione più favorevole (articolo 1, legge 689/1981).
Il campo di applicazione del beneficio è chiaro e non si applica a tutti gli altri illeciti amministrativi in tema di gestione dei rifiuti rimanendo limitato alle violazioni documentali relative solo alla loro tracciabilità.
Il regime del “cumulo giuridico” delle sanzioni previsto dall’articolo 258, comma 9, Dlgs 152/2006 prevede che in caso di più violazioni, si applica la sanzione stabilita per la violazione più grave, aumentata fino al doppio. Va precisato che, in base al regime del “cumulo giuridico”, il “quantum” della sanzione non viene stabilito durante la contestazione della condotta da parte dell’autorità di controllo; determinarlo sarà, infatti, compito della Provincia o della Città metropolitana che emetteranno l’ordinanza ingiunzione di pagamento. Un sistema più mite rispetto al “cumulo materiale” il quale, invece, moltiplica la sanzione pecuniaria per il numero delle violazioni amministrative commesse. Sul mai semplice tema della tracciabilità dei rifiuti il rischio di sbagliare è sempre stato più che reale e poiché i controlli sono condotti su moltissimi documenti, l’intervento normativo diretto a far retroagire il temperamento delle sanzioni amministrative era molto atteso. (Paola Ficco)