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Tracciabilità dei rifiuti e principio di retroattività delle sanzioni: nessun effetto domino

Argomenti trattati: Tracciabilità

Il Dlgs 3 settembre 2020, n. 116 ha ridotto le sanzioni amministrative correlate agli illeciti in materia di tracciabilità dei rifiuti, rimodellando l’articolo 258 del Dlgs 152/2006.
Di fronte alle intervenute modifiche migliorative, si pone il problema di individuare quale sia la disposizione sanzionatoria applicabile alle violazioni amministrative commesse prima del 26 settembre 2020, data di entrata in vigore della riforma.
Secondo la recente giurisprudenza costituzionale e di legittimità, il principio di retroattività del trattamento sanzionatorio più favorevole, nella lettura offerta dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, non ha ad oggetto il sistema delle sanzioni amministrative complessivamente considerato. Pertanto, il diritto amministrativo punitivo rimane governato dalla regola della irretroattività della lex mitior sancita dall’articolo 1 della legge n. 689/1981. Parallelamente, si è andata affermando una tendenza al progressivo riconoscimento del principio del favor rei al di fuori del campo penale; tuttavia, tale fenomeno è limitato alle cd. “sanzioni amministrative sostanzialmente penali”. In tale ultima categoria non sembrano rientrare le sanzioni più favorevoli introdotte dal Dlgs 116/2020 per Mud e registro di carico e scarico (commi 1 e 2 dell’articolo 258 del Dlgs 152/2006).