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Epr, registro dei produttori al via

Argomenti trattati: Responsabilità estesa
Decreto 15 aprile 2024, n. 144
(Atto pubblicato ex articolo 32, legge 69/2009 sul sito web del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica il 13 maggio 2024)

Definizione delle modalità di vigilanza e controllo sugli obblighi Epr

Con decreto 15 aprile 2024, n. 144 il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha definito le modalità di iscrizione al Registro nazionale dei produttori, cui sono obbligatoriamente tenuti i soggetti sottoposti ad un regime “Epr” (dall’inglese Extended producer responsability).
Il decreto è stato emanato dal Ministero in attuazione dell’articolo 178-ter del Dlgs 152/2006 che istituisce il Registro al fine di consentire al Dicastero di svolgere le proprie funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore. Regime, quest’ultimo, volto ad assicurare che ai produttori di beni spetti la responsabilità finanziaria o finanziaria ed organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.
Il Registro nazionale si compone dei registri di filiera elencati nell’Allegato I del decreto (imballaggi, oli minerali e vegetali, polietilene), le cui modalità operative verranno stabilite con successivi decreti, e comprende i Registri nazionali esistenti dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, pile e pneumatici. L’iscrizione a tali registri di filiera costituisce iscrizione al Registro nazionale dei produttori.
Ai sensi dell’articolo 4 del decreto, l’iscrizione deve essere effettuata dall’impresa, anche attraverso i Consorzi e Sistemi autonomi di gestione in forma collettiva, esclusivamente per via telematica attraverso il portale messo a disposizione dalle Camere di commercio entro sessanta giorni dalla comunicazione di apertura delle iscrizioni (comunicazione di cui si darà conto attraverso il portale del Registro e il sito del MinAmbiente).
Tra le informazioni che le imprese devono trasmettere al Registro, ai sensi dell’articolo 178-ter del Codice ambientale, vi sono: i dati relativi all’immesso sul mercato nazionale dei propri prodotti e le modalità con cui intendono adempiere agli obblighi; i sistemi attraverso cui i produttori adempiono ai propri obblighi in forma individuale e associata; una relazione annuale sulla gestione relativa all’anno precedente contenente gli obiettivi raggiunti o le ragioni che eventualmente impediscono il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo previsti e le relative soluzioni.
Il decreto, oltre alle modalità per l’iscrizione al Registro, definisce anche le modalità per lo svolgimento da parte del Ministero delle funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi Epr. (I.M.)