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Gestore di fatto e responsabilità: occorre provare il suo contributo materiale e/o morale alla realizzazione dell’illecito

Argomenti trattati: Responsabilità estesa

La gestione degli enti collettivi, sotto il profilo dei soggetti penalmente responsabili per gli illeciti ambientali, deve essere rigorosa e prevedere in modo preciso ed articolato le mansioni di ciascuno dei soggetti che operano in favore dell’ente, siano essi legittimati da incarichi all’interno del Consiglio di Amministrazione, sia che operino sulla base di un diverso rapporto con la società stessa. La violazione di queste regole di gestione, può comportare l’imputazione di soggetti che, pur non rivestendo formalmente la qualifica di amministratori, compiono atti assimilabili a quelli di gestione dell’ente, con ciò assumendone le responsabilità, fermo restando che ai fini della dichiarazione di responsabilità dell’amministratore di fatto di una società, non è sufficiente che sia accertata tale sua funzione all’interno dell’organigramma aziendale dovendosi altresì provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito e la loro riconducibilità oggettiva e soggettiva al soggetto.