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Delega ambientale possibile anche in imprese “mignon”

Argomenti trattati: Delega di funzioni
Sentenza 20 novembre 2017, n. 52636

La massima
Adempimenti ambientali – Società – Delega di funzioni – Requisiti – Requisito dimensionale – Criterio qualitativo e non quantitativo – Analogia con articolo 16, Dlgs 81/2008 – Sussistenza – (Fattispecie relativa a inosservanza prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale – Aia ex articolo 29-quattordecies Dlgs 152/2006)
In materia ambientale il criterio oggettivo dimensionale che giustifica la delega non va inteso in senso quantitativo bensì qualitativo, avuto riguardo alla complessità degli impegni e compiti da assolvere.
La Suprema Corte ha con sentenza 20 novembre, n. 52636 confermato che in tema di reati ambientali, non è più richiesto per la validità e l’efficacia della delega di funzioni, che il trasferimento delle stesse sia reso necessario dalle dimensioni dell’impresa. I Giudici voglio evitare asimmetrie con la disciplina in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la quale, a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 16, Dlgs 81/2008, non contempla più tra i requisiti per una delega valida ed efficace quello delle “necessità”.
Nel caso in esame, l’imputato ligure (datore di lavoro) è stato assolto dall’accusa di reato di inosservanza delle prescrizioni dell’Aia (articolo 29-quattordecies Dlgs 152/2006), poiché, aveva validamente delegato le funzioni in materia ambientale ad un terzo soggetto (egli sì responsabile). (C.K.)