Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato

Reati ambientali: Cda non risponde, se c’è valida delega di funzioni

Sentenza 5 giugno 2020, n. 17174

La massima
La responsabilità per i reati ambientali può non ricadere sull’intero Cda della società, solo laddove vi sia una pregressa valida delega di funzioni, ex articolo 16, Dlgs 81/2008, attribuita ad uno solo degli amministratori, egli sì responsabile.
La Suprema Corte attribuisce alla valida delega di funzioni ex articolo 16, Dlgs 81/2008 (occorre che oltre la forma scritta, il soggetto delegato possegga tutti i requisiti di professionalità richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate e che al delegato sia attribuita l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate, essendo altresì necessario che la delega abbia un contenuto specifico rispetto ai settori di competenza delegati) attribuita ad uno degli amministratori di una società, un valore esimente per gli altri membri del consiglio di amministrazione. Ciò è vero in primis per le deleghe con riferimento alla prevenzione nei luoghi di lavoro, tuttavia tale previsione è stata ritenuta operante anche in altri settori, come in materia ambientale. (C.K.)