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Delegante e delegato: non sempre si trasferisce la responsabilità penale

Sentenza 27 maggio 2020, n. 15941

La massima
La posizione di garanzia attribuita dalla legge ai soggetti titolari d’impresa rispetto alla protezione di tali beni nello svolgimento delle attività economiche, la natura contravvenzionale ed il conseguente titolo d’imputazione anche soltanto colposo dei reati posti a presidio di tali beni non consentono di ritenere che l’imprenditore possa chiamarsi fuori dalle responsabilità nei suoi confronti previste (in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, come di gestione dei rifiuti) limitandosi a delegare ad altri l’adempimento degli specifici obblighi di legge, senza vigilare sul corretto espletamento della funzioni trasferite. Di qui la permanenza della responsabilità penale del delegante che, in caso commissione di reati colposi da parte del delegato, non abbia ottemperato all’obbligo di vigilanza e controllo. (G.T.)