Delega di funzioni: per le autorizzazioni ne occorre una ad hoc. Un generico atto ambientale non basta
Ai sensi della Parte V del Dlgs 152/2006, la persona giuridica “gestore” dello stabilimento ove si trovino impianti o si svolgano attività idonee a produrre emissioni in atmosfera è tenuta a presentare richiesta di autorizzazione ex articolo 269, Dlgs 152/2006 a mezzo della persona fisica che riveste la qualifica di legale rappresentante dell’ente ovvero del delegato espressamente incaricato da quest’ultimo, a mezzo atto ad hoc, al compimento di tale incombente. Sul punto, infatti, non appare sufficiente la mera delega di funzioni in materia ambientale eventualmente rilasciata dall’organo gestorio della società in quanto essa non è idonea a ricompredere anche il potere di richiedere l’autorizzazione in parola: trattasi, infatti, di onere legale posto a carico non del Consiglio di amministrazione ma del solo legale rappresentante – ovvero del Presidente di tale Cda – con conseguente sua esclusiva facoltà di delegare la suddetta attività ad un terzo.
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