Solo con delega valida, il Presidente cede responsabilità su gestione rifiuti
La massima
Rifiuti – Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da terre, rocce e scarifica stradale – Emissioni in atmosfera – Autorizzazione – Articolo 269, Dlgs 152/2006 – Richiesta dell’autorizzazione – Soggetto obbligato – Amministratore delegato – Delega ambientale specifica – Necessità – Sussistenza – Acque meteoriche – Piano di prevenzione e gestione – Omessa presentazione all’Autorità – Articolo 137, comma 9, Dlgs 152/2006 – Responsabilità penale – Sussistenza
In tema di tutela dalle emissioni in atmosfera, in caso di modifica degli impianti che comporti la necessità di una nuova domanda, ai sensi dell’articolo 269 comma 8 del Dlgs 152/2006, l’unico soggetto legittimato a richiedere l’autorizzazione all’ente preposto, in caso di persona giuridica, è il legale rappresentante della stessa, quale “gestore” ai sensi dell’articolo 268, lettera n), del medesimo Dlgs, al quale è, pertanto, riconosciuta l’esclusiva prerogativa di poter delegare con atto ad hoc, un terzo per il compimento di tale specifico atto. (GT)
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