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Imminente minaccia di danno ambientale di un sito inquinato: mancata effettuazione della comunicazione

Argomenti trattati: Danno ambientale e bonifiche

Il reato di mancata effettuazione della comunicazione di cui all’articolo 257, comma 1, seconda parte Dlgs 152/2006, prevista in caso di un evento di potenziale contaminazione o imminente minaccia di danno ambientale di un sito, è configurabile soltanto nei confronti del responsabile dell’inquinamento.
L’obbligo di comunicazione per gli “interessati non responsabili” risiede infatti nell’articolo 245 e non nell’articolo 242 che è richiamato dall’articolo 245 per la disciplina dei soli aspetti procedimentali. Pertanto, se il legislatore avesse voluto fare riferimento nell’articolo 257 anche ai soggetti non responsabili e avrebbe dovuto menzionare anche questi ultimi quali soggetti attivi del reato avrebbe dovuto richiamare l’articolo 245 (e non il solo articolo 242).