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Sottoprodotti, esistono solo se l’interessato riesce a provare il ricorrere delle condizioni richieste

Argomenti trattati: Sottoprodotti
Sentenza 28 marzo 2022, n. 11065

La massima
Ai fini della qualificazione come sottoprodotto di un determinato materiale è onere del soggetto interessato fornire la prova della destinazione certa ed effettiva, e non come mera eventualità, a un ulteriore utilizzo.
Alla luce della natura derogatoria ed eccezionale della disciplina sui sottoprodotti, e del connesso regime di favore, incombe sull’imputato dimostrare la sussistenza delle condizioni cumulativamente richieste dall’articolo 184-bis del Dlgs 152/2006 per l’operatività della disciplina. Onere della prova non adempiuto nella specie dal ricorrente, imputato del reato di abbandono di rifiuti (ceneri e rottami ferrosi) ex articoli 256, comma 2 e 192 del Dlgs 152/2006. (I.M.)