Rifiuti da manutenzione di parchi e giardini: inquadramento e problematiche normative

Tracciamo di seguito un quadro sintetico e aggiornato relativo all’inquadramento normativo degli scarti di manutenzione di parchi e giardini, con particolare riferimento al loro status di rifiuto e alla possibile qualifica di sottoprodotto.

Gli scarti di manutenzione di parchi e giardini sono rifiuti

Dopo una serie di vicissitudini normative generate dal cd. “Collegato agricoltura” 1 del 2016 che, all’articolo 41, aveva introdotto un principio di esclusione dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti per sfalci e potature di origine urbana, la successiva apertura di una procedura pre-infrattiva da parte dell’Unione europea (Eu Pilot 9180/17/Envi) ha portato a un riallineamento della normativa nazionale con quella eurounionale. Con il Dlgs 116/2020, infatti, è stato emendato l’articolo 185, lettera f) del Dlgs 152/2006, eliminando gli sfalci e le potature di origine urbana tra i materiali oggetto di esclusione dal campo di applicazione della Parte IV del Dlgs 152/2006. Pertanto, gli sfalci e le potature di origine urbana sono inequivocabilmente rifiuti ai sensi del Dlgs 152/2006.

Gli scarti di manutenzione di parchi e giardini come sottoprodotto

Successivamente all’ultima modifica di cui sopra, si sono affacciate interpretazioni della normativa nazionale ed eurounionale tese a far rientrare i rifiuti derivanti dalla manutenzione di parchi e giardini nel perimetro di interesse del regime dei sottoprodotti.

La possibilità di qualificare una sostanza od oggetto ricadente nella normativa sui rifiuti come sottoprodotto è sancita dall’articolo 184-bis del Dlgs 152/2006, che presuppone tuttavia la concomitante sussistenza delle quattro condizioni riportate al comma 1, che deve essere dimostrata caso per caso dal singolo detentore della “sostanza od oggetto” in questione.

Nel caso specifico di sfalci e potature due recenti espressioni di parere, richieste prima al Mase e successivamente alla Commissione europea, hanno di fatto sancito l’inapplicabilità della disciplina dei sottoprodotti ai rifiuti di manutenzione di parchi e giardini.

Infatti, a seguito di uno specifico interpello di Regione Veneto ex articolo 3-septies del Dlgs 152/2006 (nota n. 146294 del 22 novembre 2022) relativo alla gestione dei residui della manutenzione del verde urbano e che verteva sulla loro possibile configurazione come non rifiuto o come sottoprodotto, il Mase ha risposto il 3 agosto 2023 ribadendo sia la natura di rifiuti degli sfalci e delle potature derivanti dalla manutenzione di parchi e giardini, siano essi pubblici o privati, che l’impossibilità di classificarli come sottoprodotti, non derivando essi da un processo di produzione. Il Ministero stabilisce l’unica eventuale eccezione (che però non troverebbe alcun evidente riscontro nella normativa vigente) di poterli considerare sottoprodotti qualora l’attività manutentiva sia esercitata dall’imprenditore agricolo ex articolo 2135 del Codice civile.

Nella stessa risposta il Mase ha ricordato che, anche qualora fosse possibile configurare i rifiuti di parchi e giardini come sottoprodotti secondo l’ipotesi prospettata, l’onere della prova del rispetto di tutte le condizioni previste dall’articolo 184-bis Dlgs 152/2006, spetta esclusivamente al produttore.

Ancora più netto è il successivo parere del 26 aprile 2024 della Dg Ambiente della Commissione europea che, in risposta agli specifici quesiti rivolti questa volta dal Mase il 20 febbraio 2024 sugli stessi argomenti, ha replicato in particolare che:

1) i residui della manutenzione del verde pubblico e privato sono rifiuti, soggetti pertanto agli obblighi della Direttiva 2008/98/Ce;

2) l’attività di manutenzione del verde non può essere considerata un “processo di produzione” in quanto il suo obiettivo non è la fabbricazione di un prodotto. Di conseguenza, i servizi della Commissione considerano che i residui prodotti dalla manutenzione del verde non possono essere considerati “sottoprodotti” ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva.

Come la frazione umida, anche gli scarti della manutenzione del verde sono affetti dalla presenza di materiali indesiderati, che vengono rimossi negli impianti di compostaggio nel corso delle operazioni di riciclo.

Alla luce degli orientamenti espressi dalla Commissione europea e dal Ministero dell’Ambiente, benché rimanga integro il concetto di sottoprodotto e l’onere della prova da parte del detentore, non è possibile, allo stato, classificare i residui della manutenzione del verde come sottoprodotto, con ogni conseguenza in merito alla loro gestione in tale senso.

Fase di vagliatura in impianto di compostaggio per la produzione di Ammendante Compostato ai sensi del Dlgs 75/2010.

Sempre analizzando la normativa italiana si rileva comunque una incongruenza che ha certamente contribuito a generare difficoltà operative nella gestione di questa tipologia di rifiuti. Infatti, con la definizione di “rifiuti urbani” il Dlgs 116/2020 ha introdotto un discrimine tra rifiuti della manutenzione del verde “pubblico” e “privato” che ha fatto sì che solo i primi possano essere classificati come urbani. Tale discrimine non è presente nella direttiva quadro sui rifiuti (che ricomprende nella definizione di rifiuti urbani i rifiuti organici, la cui definizione non fa alcuna distinzione tra verde pubblico e privato), né è giustificato dalla natura degli stessi rifiuti (sostanzialmente identica a prescindere dall’origine pubblica o privata di giardini e parchi), tanto che è uno stesso codice dell’Elenco europeo dei rifiuti (peraltro appartenente al capitolo 20 specifico dei rifiuti urbani) a identificare tale flusso (20 02 01). Questo discrimine ha però comportato, per le imprese della manutenzione del verde privato, di continuare a conferire agevolmente sfalci e potature nei centri di raccolta comunali di cui al Dm 8 aprile 2008 (dove possono entrare solo rifiuti urbani). A seguito di questa modifica legislativa le imprese della manutenzione del verde privato, non avendo più a disposizione una soluzione di conferimento economica e di prossimità, si sono trovate a dover sostenere costi (di logistica, trasporto e conferimento) decisamente superiori per il conferimento di rifiuti da giardini e parchi a impianti di trattamento autorizzati, spesso molto distanti dal luogo di produzione del rifiuto. Basterebbe ripristinare la nozione originaria di rifiuto urbano al fine di consentire di ricomprendere tra gli altri, anche il verde derivante dalla manutenzione dei privati. Ciò comporterebbe la possibilità di accedere ai centri di raccolta comunali e dunque garantirebbe una semplificazione gestionale ed operativa (ed anche ambientale) che andrebbe a sanare molte criticità rilevate negli ultimi sul territorio nazionale.

Come la frazione umida, anche gli scarti della manutenzione del verde sono affetti dalla presenza di materiali indesiderati, che vengono rimossi negli impianti di compostaggio nel corso delle operazioni di riciclo.

Note

1

Legge 154/2016 Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.

IL CONSORZIO

Il Consorzio Italiano Compostatori è un’organizzazione senza fini di lucro che si occupa di promuovere e valorizzare le attività di riciclo di rifiuti e sottoprodotti a matrice organica e ha come finalità la produzione di compost, fertilizzanti organici e biometano. Il CIC rappresenta circa 150 aziende che operano nel settore del riciclo organico. Il CIC, nato nel 1992, da diversi anni monitora l’intera filiera del settore del rifiuto a matrice organica in Italia durante tutte le sue fasi produttive, dalla verifica della qualità delle biomasse compostabili fino alla definizione della qualità dei prodotti finali.

Nel 2004 è nato il “Marchio Compost di Qualità CIC” che attesta le caratteristiche agronomiche dei fertilizzanti organici prodotti negli impianti delle aziende associate. Il CIC è membro fondatore dell’European Compost Network (Ecn). Il CIC è anche ambasciatore nel mondo di Ecomondo, la Fiera dell’industria italiana della Green Economy, è membro di Iswa International e partner dell’US Composting Council. Nel 2019 il CIC con Ecn ha lanciato Sos Soil, Save Organics in Soil, la Piattaforma per la valorizzazione della sostanza organica nel suolo.

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