Tag «Sanzioni» Articoli

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RUBRICHE - Focus rifiuti e sanzioni amministrative

Gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l’accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica; possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria anche essi possono procedere all’accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro ed oltre che esercitare i succitati poteri, potranno altresì procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, purché preliminarmente autorizzati (motivatamente) dalla Procura del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate, ed in tal caso si applicheranno le disposizioni di cui al codice di procedura penale.

(30/03/2021) a cura di Italia Pepe

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RUBRICHE - Focus rifiuti e sanzioni amministrative

L’autorità procedente potrà archiviare il procedimento amministrativo sanzionatorio qualora accerti, in fase istruttoria, che il fatto di violazione, come rilevato dagli organi accertatori, non è avvenuto ovvero non è ascrivibile alla responsabilità del trasgressore, così come individuato. Allo stesso modo potrà, benchè adottata l’ordinanza di ingiunzione con cui commina la sanzione amministrativa pecuniaria, “ravvedersi” e revocare in autotutela il provvedimento emanato annullandone gli effetti con efficacia ex tunc. Cosa accade se è l’organo accertatore a rilevare un errore nel verbale di accertamento elevato? Non potrà annullarlo o revocarlo poiché questo potere è proprio dell’autorità amministrativa e non di un organo di controllo, ma potrà farne venire meno gli effetti emettendo un nuovo e successivo verbale per mezzo del quale, nel contestare correttamente la violazione, annullerà e sostituirà il precedente errato purchè si rispettino i termini di cui all’articolo 14 della legge 689/81 ovvero, qualora la violazione non sia contestata immediatamente, gli estremi vanno notificati agli interessati entro 90 giorni dall’accertamento. Ne consegue pertanto che l’organo accertatore potrà “correggere eventuali errori” purchè ciò avvenga entro il succitato termine di legge.

(30/03/2021) a cura di Italia Pepe

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INTERVENTI - Sanzioni amministrative in materia di tracciabilità dei rifiuti: arrivano i meccanismi di mitigazione

Il Dlgs 116/2020 riduce le sanzioni amministrative in materia di rifiuti, anche grazie all’introduzione di alcuni meccanismi di mitigazione. Tra questi spiccano il concorso formale di illeciti e la continuazione. In presenza di una pluralità di violazioni amministrative, entrambi gli istituti determinano l’applicazione del più favorevole regime sanzionatorio del cumulo giuridico delle sanzioni.
Da tempo era atteso un intervento diretto a temperare le sanzioni amministrative in materia di rifiuti, soprattutto nei casi di controlli aventi ad oggetto numerosi documenti. Tuttavia, in aggiunta al concorso e alla continuazione di illeciti, il Dlgs 116/2020 ha introdotto una serie di ulteriori agevolazioni relative alle sanzioni in materia di tracciabilità. La somma di tutti questi benefici stride con i principi di effettività e dissuasività delle sanzioni imposti dalla direttiva europea sui rifiuti.

(01/03/2021) di Stefania Pallotta

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INTERVENTI - Le norme penali nei nuovi decreti sulla Economia circolare

L’approccio penalistico alle modifiche introdotte dai recenti decreti legislativi 116, 118, 119 e 121, di recepimento delle direttive sulla c.d. economia circolare, deve essere condotto in una duplice prospettiva, da un lato, esaminando le sole due norme sanzionatorie modificate (articolo 258 Codice ambientale ed articolo 16, Dlgs 36/2003 in materia di discariche) e, dall’altro, tenendo presenti le conseguenze delle modifiche della disciplina gestionale ed amministrativa della materia dei rifiuti sui precetti penalmente sanzionati e, quindi, sull’ambito di applicabilità delle norme punitive. L’articolo esamina il primo profilo, analizzando le condizioni di applicabilità delle nuove previsioni sanzionatorie.

(31/10/2020) di Pasquale Fimiani

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INTERVENTI - La nuova veste delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 258, Dlgs 152/2006

Le novità introdotte al Codice ambientale sono tese ad aumentare la circolarità dei materiali prevenendo la produzione dei rifiuti e incentivando ogni forma possibile di recupero e riciclo; fra le novità vi è la modifica al titolo VI “Sistema sanzionatorio e disposizioni finali”. L’intento del Legislatore, in relazione al riformulato articolo 258, parrebbe essere stato quello di alleggerire gli aspetti burocratici, intervenendo a gamba tesa a punire esclusivamente le fattispecie di violazioni, nell’ambito delle quali, l’ingiunzione di una sanzione pecuniaria induca a desistere dal tenere comportamenti contrari ai disposti di legge, fungendo appunto da deterrente oltre che, naturalmente, rappresentare giusta e commisurata punizione per il fatto illecito commesso ed accertato. Allo stesso modo si andrà nella direzione di riduzione di sanzione ogni volta che le informazioni omesse o non comunicate possano essere recuperate attraverso l’accesso ad altra documentazione la cui detenzione è ugualmente obbligatoria e come tale prevista per legge.

(31/10/2020) di Italia Pepe

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INTERVENTI - Crisi di liquidità, obblighi ambientali e responsabilità penale

La Cassazione anche di recente ha affermato che l’imprenditore non può di regola invocare la crisi di liquidità dell’azienda come causa di forza maggiore che esclude la punibilità per l’inosservanza delle norme in materia di tutela ambientale. Gli stretti margini di rilevanza della crisi di liquidità nell’esonero da responsabilità per i reati ambientali comportano che anche il modello 231, per essere effettivo ed adeguato, debba includere il tema dei costi tra gli elementi di valutazione.

(05/03/2019) di Pasquale Fimiani

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INTERVENTI - La responsabilità penale per la gestione dell’ambiente negli enti pubblici

L’individuazione dei soggetti responsabili dei fatti di inquinamento all’interno degli enti pubblici va fatta tenendo presente la distinzione tra responsabilità politica ed amministrativa introdotta dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e poi confermata dall’articolo 107 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel). Tuttavia, il Sindaco, pur essendo organo di governo, resta comunque il responsabile dell’amministrazione del Comune (articolo 50, comma 1, Tuel) con la conseguenza che egli è comunque garante della complessiva correttezza dell’azione amministrativa riferibile all’ente che dirige, sicché, ove abbia notizia che nello svolgimento di questa siano compiute attività illecite, incombe su di lui il dovere di inibirle ed impedire la commissione di reati, dei quali, nell’ipotesi di omesso esercizio dei poteri di accertamento e sanzione spettantigli, è chiamato a rispondere. I principi relativi al riparto di responsabilità tra organo politico ed amministrativo non valgono per quanto riguarda la responsabilità in seno alle A.S.L. che ha regole proprie connesse alla speciale disciplina di tali enti.

(10/01/2019) di Pasquale Fimiani

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INTERVENTI - La valutazione della legittimità del provvedimento amministrativo da parte del giudice penale nei reati ambientali

Il tema del sindacato del giudice penale sul provvedimento amministrativo si pone nella materia ambientale su due versanti. Il primo riguarda i reati che puniscono lo svolgimento di una attività in mancanza di autorizzazione o di comunicazioni, nonché in violazione delle relative prescrizioni, in tal caso quando l’interessato ne deduca la illegittimità, mentre il secondo riguarda le ordinanze, sia quelle la cui violazione è prevista come reato, sia quelle che, derogando all’obbligo autorizzatorio, fanno venire meno la possibilità di configurare il reato di mancanza di autorizzazione. In entrambi i casi si pone la questione del rapporto con l’eventuale giudizio ammnistrativo sulla legittimità dell’atto.

(25/10/2018) di Pasquale Fimiani