Focus rifiuti e sanzioni amministrative
L’autorità procedente potrà archiviare il procedimento amministrativo sanzionatorio qualora accerti, in fase istruttoria, che il fatto di violazione, come rilevato dagli organi accertatori, non è avvenuto ovvero non è ascrivibile alla responsabilità del trasgressore, così come individuato. Allo stesso modo potrà, benchè adottata l’ordinanza di ingiunzione con cui commina la sanzione amministrativa pecuniaria, “ravvedersi” e revocare in autotutela il provvedimento emanato annullandone gli effetti con efficacia ex tunc. Cosa accade se è l’organo accertatore a rilevare un errore nel verbale di accertamento elevato? Non potrà annullarlo o revocarlo poiché questo potere è proprio dell’autorità amministrativa e non di un organo di controllo, ma potrà farne venire meno gli effetti emettendo un nuovo e successivo verbale per mezzo del quale, nel contestare correttamente la violazione, annullerà e sostituirà il precedente errato purchè si rispettino i termini di cui all’articolo 14 della legge 689/81 ovvero, qualora la violazione non sia contestata immediatamente, gli estremi vanno notificati agli interessati entro 90 giorni dall’accertamento. Ne consegue pertanto che l’organo accertatore potrà “correggere eventuali errori” purchè ciò avvenga entro il succitato termine di legge.
L’archiviazione del procedimento sanzionatorio. La sanzione può essere annullata?
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