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COMMENTI - Codici speculari: i punti fermi della sentenza europea e il bilanciamento tra precauzione e proporzione

L’attesissima Sentenza della Corte Ue in tema di codici a specchio potrebbe apparire scontata o “pilatesca”, posizionata in un “giusto mezzo” tra differenti letture della norma e quindi risultare neutra o di scarso impatto: non è così.
I principi che afferma, peraltro già reperibili nella norma, sono ora declinati in modo inequivocabile ed hanno consistenti ricadute pratiche nel processo di valutazione della pericolosità/non pericolosità dei rifiuti classificati con codici speculari. Già da ora quindi, si impongono delle modalità diverse dal consueto nel processo di classificazione: più approfondite, meglio documentate, motivate con cura e sempre con riferimento alla situazione specifica. Classificazioni sbrigative, semplicistiche, conservative o meno (tutte prassi molto frequenti), non risultano più ammissibili.
Il produttore dei rifiuti è chiamato a degli obblighi di valutazione precisi (e quindi anche eventuali terzi che gli forniscono il necessario supporto tecnico) ed il principio di precauzione esplica la sua azione “preventiva” esclusivamente a valle di una valutazione, in situazioni ben circostanziate in cui non si riesce ad escludere pericoli potenziali realistici. Per questi motivi, ancora più di quanto già non facciano, le Associazioni di categoria, dovrebbero supportare gli associati nella classificazione di rifiuti “tipici” di settore.

(29/05/2019) di Claudio Rispoli

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INTERVENTI - L’insostenibile pesantezza della classificazione

Anche se i soggetti destinatari delle norme sulla classificazione dei rifiuti sono molto numerosi, queste hanno raggiunto un livello di complessità notevole, alla portata di pochi esperti, che comunque non possono risolvere le numerose ed importanti difficoltà applicative. Le stesse norme hanno una relazione strettissima con la possibilità di recupero/riutilizzo dei rifiuti, incidendo direttamente nella graduale evoluzione verso un’Economia Circolare. Nell’approfondimento dei singoli aspetti può facilmente sfuggire la visione generale e la dinamica delle influenze reciproche dei diversi fattori. Gli interventi tecnico-normativi già fatti, e quelli da fare (alcuni urgentissimi) non possono prescindere da un approccio “globale”, che consenta lo sviluppo di strumenti idonei a descrivere, e quindi, a gestire la fase attuale di cambio di paradigma.

(29/10/2018) di Claudio Rispoli

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COMMENTI - Classificazione: arriva con i “Fattori-M” un ulteriore elemento di confusione per l’ecotossicità

Per l’assegnazione della caratteristica di pericolo HP14 “Ecotossico”, dal 5 luglio 2018 si applicherà il nuovo Regolamento (Ue) 2017/997, il quale detta regole semplificate per la classificazione dei rifiuti in ordine all’ecotossicità, non prevedendo più il Fattore-M nel caso del metodo della somma.
Tuttavia, dal 1 marzo 2018 è entrato in vigore il Regolamento (Ue) 2016/1179 che modifica la tabella 3.1 dell’allegato VI del Regolamento (Ce) 1272/2008 ed elenca il Fattore-M per i composti del rame. Tale regolamento riporta: Ossido di Rame (II) H410 Aquatic Acute 1 M=100, mentre per H410 Aquatic Chronic 1 riporta nulla.
Il problema che si pone è se il Fattore-M pari a 100 si applichi anche al Cronico 1. Sul punto si è aperto (ovviamente) un dibattito e vari sono stati i pronunciamenti. Il Ministero dell’ambiente, nella nota del 28 febbraio 2018, indirizzata a tutte le Regioni italiane, afferma che tale Fattore-M pari a 100 è obbligatorio solo per i pericoli acuti (Acuto 1).
In sintesi, poiché fra tre mesi si applicherà il Regolamento (Ue) 2017/997, il quale non prevede più i Fattori-M, si può ritenere che per il Cronico 1 si può non considerare il Fattore-M (cioè porlo pari a 1); con la precisazione che non ci sono sufficienti dati di letteratura consolidati per individuarlo, poiché anche il Committee for Risk Assessment dell’ECHA (RAC) non ha preso decisioni in merito.

(29/03/2018) di Loredana Musmeci